FAST FIND : GP5296

Sent.C. Cass. 01/02/2001, n. 1394

48490 48490
1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Ricevimento atto di compravendita - Privo della dichiarazione fiscale prescritta ex L. 90/165 - Divieto.
1. In tema di responsabilità disciplinare dei notai il divieto imposto dall'art. 28, comma 1, n. 1, L. 16 febbraio 1913 n. 89, di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto ovvero la stessa nullità relativa; pertanto, incorre nella violazione disciplinare di cui all'art. 28 citato il notaio che abbia ricevuto un atto di compravendita privo della dichiarazione prevista a pena di nullità dalla L. 26 giugno 1990 n. 165 art. 3, comma 13 ter (dichiarazione dell'alienante di aver ottemperato agli obblighi fiscali).

1a. Sugli obblighi e le responsabilità del notaio ved. Cass. 19 maggio 2000 n. 6514R [Obbligo del notaio, nel caso di vendita di appartamento condominiale, di informare l'acquirente di mutamenti allo stato giuridico di cosa comune (il cortile, nella specie)]; Cass. 21 aprile 2000 n. 5232R (Colpa professionale del notaio per omessa prospettazione al cliente della opportunità di visure ipotecarie); Cass. pen. V 20 aprile 2000 n. 4984[R=WP20A004984] (Responsabilità del notaio per falsa attestazione su autentica di firma: reato ex art. 479 Cod.pen.); Cass. 19 gennaio 2000 n. 500[R=W19GE00500] (Responsabilità del notaio per danni causati da violazione dei propri obblighi professionali o da condotta negligente).
(L. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 28, comma 1R; L. 26 giugno 1990 n. 165, art. 3, comma 13 ter)R

Dalla redazione