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Sent.C. Cass. 08/05/2001, n. 6383

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1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Colpa per fatto illecito - Condizioni.
1. Anche in tema di responsabilità disciplinare dei notai deve ritenersi applicabile il principio tipico di tutti i sistemi sanzionatori, quali quello penale (art. 42, ultimo comma, Cod.pen.) ed amministrativo (art. 3, L. 24 novembre 1981 n. 689) secondo cui è necessario che l'illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all'autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l'errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) qualora esso risulti incolpevole, dovendosi tuttavia desumere il necessario profilo di non colpevolezza dell'errore stesso da elementi positivi (quale un'assicurazione di liceità da parte della Pubblica amministrazione preposta, ovvero, come nella specie, un provvedimento dell'autorità giudiziaria) idonei ad indurre il professionista all'illecito contestato e non ovviabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

1a. Ved. Cass. 1° febbraio 2001 n. 1394R.
(Cod.pen. art. 42, u.c.; L. 24 novembre 1981 n. 689)R

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