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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.C. 31/01/1963, n. 1
L.C. 31/01/1963, n. 1
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- L. Cost. 12/04/1989, n. 3
- L. 06/08/1984, n. 457
- L. Cost. 23/02/1972, n. 1
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TITOLO I - Costituzione della Regione |
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Art. 1.Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisi |
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Art. 3.Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con l |
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TITOLO II - Potestà della Regione |
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Capo I - Potestà legislativa |
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Art. 4.In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'“ordinamento giuridico della Repubblica” N2, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uff |
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Art. 5.Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) N4 2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51; |
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Art. 6.La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attu |
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Art. 7.La Regione provvede con legge: 1) all'approva |
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TITOLO II - Potestà della Regione |
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Capo II - Potestà amministrativa |
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Art. 8.La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli artt. 4 e 5, salvo quelle attribuite agli ent |
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Art. 9.La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'iscrizione universitaria, nell'ambito della Regione stessa. |
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Art. 11. |
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TITOLO III - Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni |
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Capo I - Organi della Regione |
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Art. 12.Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il “Presidente della Regione” N8. In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Pres |
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TITOLO III - Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni |
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Capo II - Il Consiglio regionale |
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Art. 13. |
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Art. 14.Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. N12 Le elezioni del nuovo |
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Art. 15.Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Sono eleggibili |
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Art. 16.I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non pos |
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Art. 17.Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula: «Giuro di ess |
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Art. 18.Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vice-presiden |
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Art. 19.Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica. |
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Art. 20.Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. |
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Art. 21.Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno. |
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Art. 22.Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. |
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TITOLO III - Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni |
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Capo III - Funzioni del Consiglio regionale |
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Art. 24.Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Sta |
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Art. 25.Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regi |
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Art. 26.Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di leg |
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TITOLO III - Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni |
|
Capo IV - La formazione delle leggi regionali |
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Art. 27.L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettor |
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Art. 28. |
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Art. 29.Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo |
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Art. 30.La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica es |
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Art. 32.La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubbli |
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Art. 33. |
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TITOLO III - Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni |
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Capo V - Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale (37) |
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Art. 34. |
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Art. 35. |
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Art. 36. |
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Art. 37. |
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Art. 38. |
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Art. 39. |
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Art. 40.L'Ufficio di “Presidente della Regione” N8 o |
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Art. 41.Al “Presidente della Regione” N8 ed agli asse |
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TITOLO III - Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni |
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Capo VI - Funzioni del Presidente della Regione |
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Art. 42.Il “Presidente della Regione” N8: |
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Art. 43. |
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Art. 44.Il “Presidente della Regione” N8 interviene a |
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Art. 45.Il “Presidente della Regione” N8 presiede all |
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TITOLO III - Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni |
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Capo VII - Funzioni della Giunta regionale |
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Art. 46. |
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Art. 47.La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei tra |
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TITOLO IV - Finanze. Demanio e patrimonio della Regione |
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Art. 48.La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i princìpi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli |
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Art. 49.1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali: a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati n |
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Art. 50.Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo S |
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Art. 51.Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane. N33 Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Sta |
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Art. 52.La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non su |
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Art. 53.La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. N27 A tal |
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Art. 55.Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato: |
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Art. 56.Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in |
|
Art. 57.Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli artt. 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione. |
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TITOLO V - Controlli sull'Amministrazione regionale |
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Art. 58.Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuz |
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TITOLO VI - Enti locali |
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Art. 59. |
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Art. 60.Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i pr |
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TITOLO VII - Rapporti tra Stato e Regione |
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Art. 61.È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato ave |
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Art. 62.Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto: 1) coordina, in conformità alle d |
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TITOLO VIII - Disposizioni integrative, transitorie e finali |
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Art. 63.Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni apparti |
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Art. 64.[Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello S |
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Art. 65.[Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, sa |
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Art. 66.Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispo |
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Art. 67.La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Sta |
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Art. 68.Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'art. 67. |
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Art. 69.[Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione |
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Art. 70.Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati al |
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