Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 35 così recitava:

“Art. 35.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.”

Dalla redazione