N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 38 così recitava:

“Art. 38.

Le dimissioni rassegnate dal presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.”

Dalla redazione