Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 46 così recitava:

“Art. 46.

Spetta alla Giunta regionale deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'art. 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.”

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