N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 37 così recitava:

“Art. 37.

La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'art. 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.”

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