Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 33 così recitava:

“Art. 33.

La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'art. 5 del presente Statuto.”

Dalla redazione