a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni";
b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera e), le parole: "il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni";
c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione";
d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
“1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.";
e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Qualora il canone risultante al contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 10 per cento nonché, eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e