Comma abrogato dall'art. 9, comma 6, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322, successivamente, tale abrogazione è stata riconfermata dall'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490, così recitava:

"12. Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali."

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