Comma modificato dall'art. 10, comma 5-ter, del D.L. 19/09/1992, n. 384 (L. 14/11/1992, n. 438) e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490, così recitava:

"4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma."

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