Comma modificato dall'art. 10, comma 5-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384 (L. 14/11/1992, n. 438) e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490, così recitava:

"1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale i «Centri autorizzati di assistenza fiscale». I Centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività."

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