Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"3. I Centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei Centri non può prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi, che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 2) lettera a), del medesimo decreto, o delle società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per cento del capitale proprio nonché la devoluzione, in sede di scioglimento della società, degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281, per le finalità della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Mi."
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