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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 23/06/1995, n. 244
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 17/10/2023, n. 189
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- L. 24/12/2007, n. 247
- D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148)
- D.L. 25/09/2002, n. 210 (L. 22/11/2002, n. 266)
- L. 17/08/1999, n. 290
- L. 17/05/1999, n. 144
- D.P.R. 09/02/1999, n. 61
- L. 07/08/1997, n. 266
- D.L. 23/10/1996, n. 548 (L. 20/12/1996, n. 641)
- D.L. 01/10/1996, n. 510 (L. 28/11/1996, n. 608)
- D.L. 29/12/1995, n. 560 (L. 26/02/1996, n. 74)
- L. 28/12/1995, n. 549
- L. 08/08/1995, n. 341 (legge di conversione), in vigore dal 19/08/1995.
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Capo I - Interventi per lo sviluppo nelle aree depresse |
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Art. 01. - Finalità |
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Art. 1. - Agevolazioni in forma automatica |
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Art. 2. - Fondo di garanzia1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura |
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Art. 3. - Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese1. Dalla data del 25 aprile 1995 i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti: "1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla L. 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall' |
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Art. 3-bis. - Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili |
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Art. 4. - Interventi per opere infrastrutturali1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali, anche con la cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse. |
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Art. 5. - Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell' |
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Art. 6. - Disposizioni organizzative1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematich |
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Art. 7. - Relazione al Parlamento1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformit� |
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Art. 8. - Patti territoriali1. All'articolo 1, comma 1, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla |
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Art. 9. - Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con m |
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Art. 10. - Interventi nel settore idrico1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994 n. L 250/21, fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della L. 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici. 2. Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamen |
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Art. 11. - Consorzi per le aree di sviluppo industriale1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'art. 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del |
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Art. 12. - Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalità che seguono: a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso; |
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Art. 13. - Interventi nel settore della zootecnia1. Le somme di cui all'articolo 3 della L. 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla L. 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o |
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Art. 14. - Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla L. 14 maggio 1981, n. 219, e sulla L. 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior |
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Art. 15. - Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 |
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Art. 16. - Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purché rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta U |
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Art. 17. - Disposizioni in materia di lavori pubblici1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'articolo 1 della L. 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazion |
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Art. 19. - Disposizioni per il personale delle cooperative1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la pro |
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Art. 20. - Disposizioni per il personale di ruolo1. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, del D.L. |
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Capo II - Interventi nelle aree colpite da eventi sismici e completamento opere a Napoli ed in Sicilia |
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Art. 21. - Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 19811. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione. |
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Art. 21-bis. - Trasferimento di alloggi1. N36 Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei Comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 21-ter. - Disposizioni per accelerare la ricostruzione1. All'articolo 21 del testo unico approvato con D.L.vo 30 marzo 1990, n. 76, sono app |
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Art. 22. - Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 2191. Gli alloggi realizzati a Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto. 2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il te |
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Art. 23. - Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla L. 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 24. - Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia1. Per il completamento degli interventi di cui al D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 1988, n. 99 |
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Art. 25. - Differimento termini1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 m |
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Capo III - Disposizioni in materia di lavoro e occupazione |
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Art. 27. - Misure per la ripresa dell'occupazione1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal D.L. 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili nelle aree depresse, è consentito per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco ovvero il comando da parte di enti e società per azioni a totale capitale pubblico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, di non più di dieci |
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Art. 28. - Modifiche all'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 2361. All'articolo 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, i commi 2, 3, 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti: "2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di |
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Art. 29. - Retribuzione minima imponibile nel settore edile1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della L. 30 ap |
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Art. 30. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in l |
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