1. All'art. 2, primo comma, lettera a), della L. 28 novembre 1980, n. 782,al primo periodo, dopo le parole: "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole: ", ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi" ed al periodo: "I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni" sono aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al secondo comma.".
2. All'art. 2 della L. 28 novembre 1980, n. 782, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I rientri per capitale ed interesse vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della L. 5 ottobre 1991, n. 317,R o ad operatori aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di ri