Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 14/11/2002, n. 313
D. P.R. 14/11/2002, n. 313
D. P.R. 14/11/2002, n. 313
D. P.R. 14/11/2002, n. 313
D. P.R. 14/11/2002, n. 313
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D. Leg.vo 27/05/2022, n. 76
- Sent. Corte Cost. 30/07/2020, n. 179
- Sent. Corte Cost. 07/12/2018, n. 231
- D. Leg.vo 02/10/2018, n. 122
- D. Leg.vo 12/05/2016, n. 74
- D. Leg.vo 16/03/2015, n. 28
- L. 28/04/2014, n. 67
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 39
- Sent. Corte Cost. 08/10/2010, n. 287
- D. Leg.vo 12/09/2007, n. 169
- D.P.R. 28/11/2005, n. 289
- L. 09/01/2004, n. 6
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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TITOLO I - OGGETTO E DEFINIZIONI
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Art. 2 (R) - Definizioni1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) “casellario giudiziale” è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; N12 a-bis) «casellario giudiziale europeo» è la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;N56 b) "casellario dei carichi pendenti" è la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato; |
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TITOLO II - CASELLARIO GIUDIZIALE |
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Art. 3 (L) - Provvedimenti iscrivibili1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere; c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione; |
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Art. 4 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di |
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Art. 5 (L) - Eliminazione delle iscrizioni1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.N20 2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione “ovvero di rescissione del giudicato, o a norma degli articoli 669 e 673”N38, o a norma dell'articolo 673 del codice di procedura penale; b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo |
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Titolo II-bis - CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO |
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Art. 5-bis - Provvedimenti iscrivibili |
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Art. 5-ter - Estratto del provvedimento iscrivibile1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati: a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna: 1) nome completo (cognome, nome, ev |
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Art. 5-quater - Eliminazione delle iscrizioni |
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TITOLO III - CASELLARIO DEI CARICHI PENDENTI |
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Art. 6 (L) - Provvedimenti iscrivibili1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari di cui all' |
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Art. 7 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e p |
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Art. 8 (L) - Eliminazioni delle iscrizioni1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate: |
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TITOLO IV - ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO |
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Art. 9 (L) - Provvedimenti iscrivibili1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti g |
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Art. 10 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identific |
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Art. 11 (L) - Eliminazione delle iscrizioni1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguit |
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TITOLO V - ANAGRAFE DEI CARICHI PENDENTI DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO |
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Art. 12 (L) - Provvedimenti iscrivibili1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto: |
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Art. 13 (R) - Estratto del provvedimento iscrivibile1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento g |
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Art. 14 (L) - Eliminazione delle iscrizioni1. Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di e |
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TITOLO VI - UFFICIO ISCRIZIONE, UFFICIO TERRITORIALE, UFFICIO LOCALE, UFFICIO CENTRALE |
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Art. 15 (L-R) - Ufficio iscrizione |
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Art. 16 (R) - Comunicazioni all'ufficio iscrizione1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria |
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Art. 17 (R) - Ufficio territoriale1. L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscriz |
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Art. 18 (R) - Ufficio locale1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni. |
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Art. 19 (L-R) - Ufficio centrale1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza; d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati; e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici; f) vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregola |
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Art. 20 (R) - Comunicazioni all'ufficio centrale1. L'autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà comunicazione all'uf |
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TITOLO VII - SERVIZI CERTIFICATIVI |
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Capo I - Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti |
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Art. 21 (L) - Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria1. Per ragio |
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Art. 21-bis - Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea |
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Art. 22 (L) - Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore |
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Art. 23 (L) - Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato |
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Art. 24 (L) - Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.N23 1. “Nel certificato”N39 sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; |
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Art. 25 (L) - Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato |
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Art. 25-bis - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro |
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Art. 25-ter - Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giud |
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Art. 26 (L) - Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato |
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Art. 27 (L) - Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. 2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non si |
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Art. 28 (L) - Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis. 2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4. 3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato q |
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Art. 28-bis - Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione r |
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Art. 29 (L) - Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell' |
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Art. 29-bis - Modalità di rilascio dei certificati |
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Capo II - Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato |
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Art. 30 (L) - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sist |
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Art. 31 (L) - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi |
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Art. 32 (L) - Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quan |
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Capo III - Disposizioni comuni ai servizi certificativi |
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Art. 33 (R) - Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è f |
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Art. 34 (R) - Esclusione del codice identificativo dal certificato1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato. |
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Art. 35 (R) - Ufficio competente al rilascio del certificato1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. |
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Art. 36 (R) - Certificato di emergenza1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenz |
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Art. 37 (L) - Certificati richiesti da autorità straniere1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'U |
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Art. 38 (R) - Termine per il rilascio di certificato1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appen |
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Art. 39 (L) - Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamen |
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TITOLO VIII - GARANZIE GIURISDIZIONALI |
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TITOLO IX - SISTEMA INFORMATIVO |
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Art. 41 (R) - Principi e funzioni1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, |
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Art. 42 (R) - Regole tecniche del sistema1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale. |
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Art. 42-bis - Gestione del sistema informatico1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA. 2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA: |
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Art. 43 (R) - Codice identificativo sulla base delle impronte digitali1. Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad |
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TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 44 (R) - Eliminazione di iscrizioni incompatibili1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico. |
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Art. 45 (L) - Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 20021. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4 |
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Art. 46 (R) - Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema1. Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del |
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Art. 47 (L-R) - Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale1. Sino alla completa operatività |
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TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 49 (R) - Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 |
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Art. 50 (R) - Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro |
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Art. 51 (R) - Raccordo con norme esterne al testo unico1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai |
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Art. 52 (L) - Abrogazioni di norme primarie1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: - regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; - all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed è iscritto nel casellario giudiziario", nonché il settimo comma; |
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Art. 53 (L) - Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle isc |
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Art. 54 (R) - Abrogazioni di norme secondarie1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: - decreto del Min |
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Art. 55 (L) - Norma finale1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblica |
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Allegato - Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
Articolato del testo unico riferimento previgente Art. 1 (L) - (Oggetto) Art. 2 (R) - (Definizioni) Art. 3 (L) - (Provvedimenti iscrivibili) Articolo 686 del codice di procedure penale; articolo 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; articoli 4 e 14, regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; articolo 24, parte del sesto comma, del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 1935, n. 835; articolo 58-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; articolo 73, legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 4 (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile) articoli 6 e 7, regio decreto n.778 del 1931 Art. 5 (L) - (Eliminazione delle iscrizioni) articolo 687 del codice di procedura penale; articolo 36, primo c., lettera a), regio decreto n. 778 del 1931; articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448; articoli 46 e 63, comma 2, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Art. 6 (L) - (Provvedimenti iscrivibili) articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Art. 7 (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile) estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del 1931 Art. 8 (L) - (Eliminazioni delle iscrizioni) articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989 ed estensione del principio di cui all'articolo 687, comma 1, codice di procedura penale Art. 9 (L) - (Provvedimenti iscrivibili) articolo 80, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
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