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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206
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- D.L. 24/01/2012 n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- L. 22/12/2011, n. 214
- L. 15/12/2011, n. 217
- D. Leg.vo 15/11/2011, n. 195
- L. 12/07/2011, n. 106
- D. Leg.vo 23/05/2011, n. 79
- D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59
- L. 20/11/2009, n. 166
- L. 23/07/2009, n. 99
- L. 07/07/2009, n. 88
- L. 18/06/2009, n. 69
- L. 27/02/2009, n. 14
- L. 24/12/2007, n. 244
- D. Leg.vo 23/10/2007, n. 221
- D. Leg.vo 02/08/2007, n. 146
- L. 06/02/2007, n. 13
- D. Leg.vo 15/03/2006, n. 151
- L. 23/02/2006, n. 51
- Avviso di rettifica in G.U. 03/01/2006, n. 2
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea; Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati; Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del |
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ |
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Art. 1 - Finalità ed oggetto1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati is |
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Art. 2. - Diritti dei consumatori1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e deg |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto,si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianaleo professionale eventualmente svolta; N65 |
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PARTE II – “EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ” TITOLO I - EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
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Art. 4. - Educazione del consumatore1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei l |
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Titolo II - INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
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Capo I - Disposizioni Generali
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Art. 5. - Obblighi generali1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumato |
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Capo II - Indicazione dei prodotti
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Art. 6 - Contenuto minimo delle informazioni1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: |
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Art. 7. - Modalità di indicazione1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette |
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Art. 8. - Ambito di applicazione1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche dispo |
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Art. 9. - Indicazioni in lingua italiana1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno |
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Art. 10. - Attuazione1. Con decreto del Ministro “dello sviluppo economico”N30, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Mi |
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Art. 11. - Divieti di commercializzazione1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di |
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Art. 12. - Sanzioni1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzi |
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Capo III - Particolari modalità di informazione |
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Sezione I - Indicazione dei prezzi |
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Art. 13. - Definizioni1. Ai fini del presente capo si intende per: a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta; |
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Art. 14 - Campo di applicazione1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'artic |
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Art. 15. - Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2. Per le modalità di indicazio |
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Art. 15-bis. - Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati1. I produttori che immettono in commercio, |
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Art. 16. - Esenzioni1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, |
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Art. 17 - Sanzioni1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo |
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Art. 17-bis - Annunci di riduzione di prezzo1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione. 2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), e all |
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TITOLO III - PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 18. - Definizioni1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi; N80 d) "pratiche c |
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Art. 19. - Ambito di applicazione1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto “, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal |
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Capo II - Pratiche commerciali scorrette |
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Art. 20. - “Divieto delle pratiche commerciali scorrette”1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comporta |
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SEZIONE I - Pratiche commerciali ingannevoli |
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Art. 21. - Azioni ingannevoli1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data d |
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Art. 22 - Omissioni ingannevoli1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indu |
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Art. 22-bis - Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime.1. È considerata ingannevole la pubb |
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Art. 23. - Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e s |
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SEZIONE II - Pratiche commerciali aggressive |
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Art. 24. - Pratiche commerciali aggressive1. È considerata aggressiva una prat |
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Art. 25. - Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in cons |
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Art. 26 - Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e ne |
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Capo III – Applicazione |
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Art. 27. - Tutela amministrativa e giurisdizionale1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge. N25 1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. N24 2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento (UE) 2017/2394 anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. N25 3. L'Autorità può disporre, con provvedi |
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Art. 27-bis. - Codici di condotta1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti |
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Art. 27-ter. - Autodisciplina1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il sogge |
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Art. 27-quater. - Oneri di informazione1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente |
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TITOLO IV - Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria |
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Capo I - Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite |
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Art. 28 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente “ |
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Art. 29. - Prescrizioni1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della cre |
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Art. 30. - Divieti1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalit� |
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Art. 31. - Tutela dei minori1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non dev |
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Art. 32 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio |
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PARTE III - IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I - DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE |
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Art. 33. - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o “danno” alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; e) consentire al professionista di trattenere una somma di denar |
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Art. 34. - Accertamento della vessatorietà delle clausole1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. |
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Art. 35. - Forma e interpretazione1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al cons |
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Art. 36 - Nullità di protezione1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: |
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Art. 37 - Azione inibitoria1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti N32, possono convenire in g |
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Art. 37-bis - Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’ |
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Art. 38. - Rinvio1. Per quanto non previsto dal “ |
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Titolo II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 39. - Regole nelle attività commerciali1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di cor |
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Capo II - Promozione delle vendite |
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Sezione I - Credito al consumo |
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Art. 43 - Rinvio al testo unico bancarioPer la “...” |
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Titolo III - MODALITÀ CONTRATTUALI |
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Art. 44. - Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore de |
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Capo I - DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI |
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Art. 45. - Definizioni1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per: a) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) “professionista”: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c); c) “beni”: 1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, anche denominati “beni con elementi digitali”); 3) gli animali vivi; N97 d) “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore; d-bis) “dato personale”: dato personale quale definito dall’articolo 4, punto 1), del re |
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Art. 46. - Ambito di applicazione1. Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano, alle condizioni e nella misura stabilita in tali disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest’ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base co |
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Art. 47. - Esclusioni1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti: a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine; b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria; |
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Sezione I - INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER I CONSUMATORI NEI CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI |
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Art. 48. - Obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’i |
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Sezione II - INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI |
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Art. 49. - Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l’identità del professionista; c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l’orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce; N109 d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce; e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in a |
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Art. 49-bis. - Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, fermo restando quanto previsto dalla parte II, Titolo III, indica altresì al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunic |
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Art. 50. - Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile. 2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, |
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Art. 51. - Requisiti formali per i contratti a distanza1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una |
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Art. 52. - Diritto di recesso1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57. 1-bis. Il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al comma 1 è prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da part |
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Art. 53. - Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso1. Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di |
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Art. 54. - Esercizio del diritto di recesso1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può: |
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Art. 55. - Effetti del recesso1. L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti: |
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Art. 56. - Obblighi del professionista nel caso di recesso1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del |
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Art. 57. - Obblighi del consumatore nel caso di recesso1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta. |
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Art. 59. - Eccezioni al diritto di recesso1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a: a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, solo se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l’accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del contratto da parte del professionista; N126 b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso; c) la fornitura di b |
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Sezione III - ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE |
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Art. 60. - Ambito di applicazione1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applic |
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Art. 61. - Consegna1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. 2. L’obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. |
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Art. 62. - Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del dec |
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Art. 63. - Passaggio del rischio1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizi |
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Art. 64. - Comunicazione telefonica1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato |
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Art. 65. - Pagamenti supplementari1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionist |
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Art. 65-bis - Contratti di servizi a tacito rinnovo |
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Sezione IV - Disposizioni generali |
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Art. 66. - Tutela amministrativa e giurisdizionale1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140 -bis, 141 e 144 del presente Codice. |
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Art. 66-bis. - Foro competente1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del pres |
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Art. 66-ter. - Carattere imperativo1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell’Unione euro |
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Art. 66-quater. - Informazione e ricorso extragiudiziale1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, |
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Art. 66-quinquies. - Fornitura non richiesta1. Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non |
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Art. 67. - Tutela in base ad altre disposizioni1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico di |
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Sezione IV-bis - Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori |
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Art. 67-bis - Oggetto e campo di applicazione1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore. |
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Art. 67-ter - Definizioni1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a); b) servizio finanziario: q |
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Art. 67-quater - Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a Distanza1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti: a) il fornitore; |
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Art. 67-quinquies - Informazioni relative al fornitore1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro |
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Art. 67-sexies - Informazioni relative al servizio finanziario1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; b) il prezzo totale che il consuma |
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Art. 67-septies - Informazioni relative al contratto a distanza1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative |
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Art. 67-octies - Informazioni relative al ricorso1. Le informazioni relative al ricors |
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Art. 67-novies - Comunicazioni mediante telefonia vocale1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera in equivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore; |
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Art. 67-decies - Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che discip |
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Art. 67-undecies - Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni Preliminari1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-dec |
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Art. 67-duodecies - Diritto di recesso1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. 3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; |
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Art. 67-terdecies - Pagamento del servizio fornito prima del recesso1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 67-duodecies, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 2. L'importo di cui al comma 1 non può: |
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Art. 67-quaterdecies - Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f). |
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Art. 67-quinquiesdecies - Servizi non richiesti1. Il consumatore non è tenuto ad al |
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Art. 67-sexiesdecies - Comunicazioni non richieste1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore: |
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Art. 67-septiesdecies - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. |
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Art. 67-octiesdecies - Irrinunciabilità dei diritti1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presen |
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Art. 67-noviesdecies - Ricorso giurisdizionale o amministrativo1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, |
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Art. 67-vicies - Composizione extragiudiziale delle controversie1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Minis |
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Art. 67-viciessemel - Onere della prova1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: |
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Art. 67-viciesbis - Misure transitorie1. Le disposizioni della presente sez |
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Capo II - Commercio elettronico |
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Art. 68. - Rinvio1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per |
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Titolo IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
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Capo I - Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio |
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Art. 69. - Definizioni1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione; b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ott |
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Art. 70. - Pubblicità1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consu |
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Art. 71. – “Informazioni precontrattuali1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità: |
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Art. 72. - Requisiti del contratto1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire a |
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Art. 72-bis - Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede lega |
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Art. 73. - Diritto di recesso1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio. 2. Il periodo di recesso si calcola: |
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Art. 74. - Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anterio |
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Art. 75. - Acconti1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qu |
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Art. 76. - Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È |
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Art. 77. - Risoluzione dei contratti accessori1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lu |
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Art. 78. - Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell'operatore. |
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Art. 79. - Tutela amministrativa e giurisdizionale1. Al fine di garantire il rispetto d |
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Art. 80. - Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità |
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Art. 81. - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-b |
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Art. 81-bis - Tutela in base ad altre disposizioni1. Le disposizioni del presente capo |
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Capo II - Servizi turistici |
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Titolo V – EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI |
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Capo I - Servizi pubblici |
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Art. 101. - Norma di rinvio1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazio |
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PARTE IV - SICUREZZA E QUALITÀ Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI
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Art. 102. - Finalità e campo di applicazione1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a |
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Art. 103. - Definizioni1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: |
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Art. 104. - Obblighi del produttore e del distributore1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. 2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo. 3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consu |
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Art. 105. - Presunzione e valutazione di sicurezza1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza. |
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Art. 106. - Procedure di consultazione e coordinamento1. I Ministeri “dello sviluppo economico”N30, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei control |
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Art. 107. - Controlli1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero “dello sviluppo economico”N30 comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti: a) per qualsiasi prodotto: 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita; 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; |
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Art. 108. - Disposizioni procedurali1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. |
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Art. 109. - Sorveglianza del mercato1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano: a) l'istituzi |
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Art. 110. - Notificazione e scambio di informazioni1. Il Ministero “dello sviluppo economico”N30 notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica. 2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercial |
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Art. 111. - Responsabilità del produttore1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità |
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Art. 112. - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. |
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Art. 113. - Rinvio1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari cate |
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Titolo II - RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI |
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Art. 114 - Responsabilità del produttore1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. |
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Art. 115. - “Prodotto e produttore”1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in alt |
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Art. 116. - Responsabilità del fornitore1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. |
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Art. 117. - Prodotto difettoso1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: |
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Art. 118. - Esclusione della responsabilità1. La responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; |
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Art. 119. - Messa in circolazione del prodotto1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, an |
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Art. 120. - Prova1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. |
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Art. 121. - Pluralità di responsabili1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al |
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Art. 122. - Colpa del danneggiato1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo |
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Art. 123. - Danno risarcibile1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: |
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Art. 124. - Clausole di esonero da responsabilità1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneg |
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Art. 125. - Prescrizione1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha |
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Art. 126. - Decadenza1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produtt |
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Art. 127. - Responsabilità secondo altre disposizioni di legge1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al |
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Titolo III - GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO |
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Capo I - Della vendita di beni |
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Art. 128. - Ambito di applicazione e definizioni1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo; b) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che |
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Art. 129. - Conformità dei beni al contratto1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132. 2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a |
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Art. 130. - Obblighi del venditore e condotta del consumatore1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; |
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Art. 131. - Errata installazione dei beni |
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Art. 133. - Responsabilità del venditore1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai se |
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Art. 134 - Diritto di regresso |
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Art. 135. - Onere della prova |
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Art. 135-bis - Rimedi1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi. 2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al vendit |
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Art. 135-ter - Riparazione o sostituzione |
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Art. 135-quater - Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto1. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme. |
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Art. 135-quinquies - Garanzie convenzionali1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale conce |
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Art. 135-sexies - Carattere imperativo delle disposizioni1. Salvo quanto altriment |
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Art. 135-septies - Tutela in base ad altre disposizioni |
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Capo I-bis Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali |
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Art. 135-octies - Ambito di applicazione e definizioni1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale; b) servizio digitale: 1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure |
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Art. 135-novies - Esclusioni1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni di cui all'articolo 135-octies, comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Quando è dubbio che la fornitura del contenuto digitale incorporato o interconnesso o servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti concernenti: a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore; |
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Art. 135-decies - Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al contratto1. Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto. 2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando: a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore; b) il servizio digitale è reso accessibile al co |
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Art. 135-undecies - Obblighi del professionista e condotta del consumatore1. Il professionista è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo: a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve |
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Art. 135-duodecies - Errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale |
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Art. 135-terdecies - Diritti dei terzi |
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Art. 135-quaterdecies - Responsabilità del professionista1. Il professionista è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2. |
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Art. 135-quindecies - Diritto di regresso |
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Art. 135-sexiesdecies - Onere della prova1. L'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell'articolo 135-decies, commi 1 e 2, è a carico del professionista. 2. Nei casi di c |
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Art. 135-septiesdecies - Rimedio per la mancata fornitura1. Se il professionista ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2 |
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Art. 135-octiesdecies - Rimedi per difetti di conformità1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una congrua riduzione del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga al professionista costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle seguenti: |
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Art. 135-noviesdecies - Risoluzione del contratto1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui manifesta la volontà di risolvere il contratto. 2. In caso di risoluzione del contratto il professionista rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale in cambio del pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa al consumatore solo la parte dell'importo pagato corrispondente al periodo in cui il co |
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Art. 135-vicies - Rimborso al consumatore1. Eventuali rimborsi dovuti al |
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Art. 135-vicies semel - Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale1. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale a norma degli articoli 13 |
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Art. 135-vicies bis - Carattere imperativo delle disposizioni1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è |
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Art. 135-vicies ter - Tutela in base ad altre disposizioni |
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PARTE V - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA |
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Titolo I - LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE |
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Art. 136. - Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti1. È istituito presso il Ministero “dello sviluppo economico”N30 il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero “dello sviluppo economico”N30, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'art |
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Art. 137. - Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale1. Presso il Ministero “dello sviluppo economico”N30 è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro “dello sviluppo economico”N30, dei seguenti requisiti: |
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Art. 138. - Agevolazioni e contributi |
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Titolo II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA |
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Titolo II.1 - AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI |
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Art. 140-ter - Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) consumatore: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; c) interessi collettivi |
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Art. 140-quater - Legittimazione ad agire1. Le associazioni dei consumat |
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Art. 140-quinquies - Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere1. Nell’elenco previsto dall’articolo 137 è istituita una sezione speciale, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. 2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1 gli enti che ne fanno richiesta e le associazioni iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 che lo richiedono, purché in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 140-sexies - Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione europea l’elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfronta |
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Art. 140-septies - Azioni rappresentative1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies. 2. Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali. 3. Se la violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l’azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati me |
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Art. 140-octies - Provvedimenti inibitori1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l’adozione di provvedimenti inibitori. 2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero. |
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Art. 140-novies - Provvedimenti compensativi1. Gli enti legittimati possono proporr |
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Art. 140-decies - Accordi di natura transattiva e conciliativa1. Fino alla discussione orale della causa, l’ente legittimato e il professionista possono depositare congiunta |
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Art. 140-undecies - Informazioni sulle azioni rappresentative |
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Art. 140-duodecies - Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza |
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Art. 140-terdecies - Misure di coercizione indiretta1. Con il pro |
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Art. 140-quaterdecies - Spese del procedimento |
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TITOLO II-bis - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE |
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Art. 141. - Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e); d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera f); e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista; f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il professionista; g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution; h) «orga |
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Art. 141-bis (Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR)1. È fatto obbligo agli organismi ADR di: a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica; b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l); c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica; d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR; |
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Art. 141-ter - (Negoziazioni paritetiche)1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza: a) le persone fisiche incaricate d |
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Art. 141-quater - (Trasparenza, efficacia, equità e libertà)1. È fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti: a) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica; b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, secondo comma; c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico; d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista; e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza; g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2; |
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Art. 141-quinquies - (Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza) |
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Art. 141-sexies - (Informazioni e assistenza ai consumatori)1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all'organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti. 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ov |
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Art. 141-septies - (Cooperazione)1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto |
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Art. 141-octies - (Autorità competenti e punto di contatto unico)1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorità competenti: a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; |
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Art. 141-nonies - (Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie)1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando: a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web; b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro; |
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Art. 141-decies - (Ruolo delle autorità competenti)1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio. 2. Ogni autorità competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR. 3. Ciascuna autorità competen |
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PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 142. - Modifiche al codice civile1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice c |
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Art. 143. - Irrinunciabilità dei diritti1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattu |
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Art. 144 - Aggiornamenti1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplina |
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Art. 144-bis - Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, in materia di: a) N19 b) N20 c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I; d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I; e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II; |
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Art. 145. - Competenze delle regioni e delle province autonome1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Tr |
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Art. 146. - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore; c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal |
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Allegato I |
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Allegato II – Allegato II-sexies Omissis
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Allegato II-septies1) Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le norme di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 224, di recepimento della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. 2) Articoli da 33 a 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1996, n. 52, di recepimento della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 3) Regolamento (CE) 1997/2027 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli. 4) Articoli da 13 a 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, di attuazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. 5) Articoli da 128 a 135-septies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. 6) Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», in attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»): articoli 5, 6, 7, 10 e 11. 7) Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...))» e decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano», in attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100. 8) Articoli dal 103 al 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti: articoli 3 e 5. 9) Decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» - Recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), in attuazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»): articolo 10 e capo IV. 10) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», in attuazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»): articoli da 4 a 8 e 13. 11) Articoli dal 67-bis al 67-vicies bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. 12) Regolamento (CE) 2002/178 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 13) Regolamento (CE) 2004/261del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. 14) Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole» e decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004», in attuazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»). 15) Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole», in attuazione della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa. |
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