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D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173

Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la qua

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Art. 1.

1. È approvato l’allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali.

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ALLEGATO - TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI
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PARTE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Sanzioni amministrative (articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, ind

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Art. 2. - Principio di legalità e proporzionalità (articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

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Art. 3. - Imputabilità (articolo 4 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la ca

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Art. 4. - Colpevolezza (articolo 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse n

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Art. 5. - Cause di non punibilità (articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni dis

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Art. 6. - Fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile a terzi (articolo 1 della legge n. 423 del 1995)

1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d’imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d’imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all’autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il cont

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Art. 7. - Criteri di determinazione della sanzione (articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 2, comma 4. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e soci

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Art. 8. - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi (articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

 

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Art. 9. - Concorso di persone (articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consis

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Art. 10. - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003)

1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 de

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Art. 11. - Autore mediato (articolo 10 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Salva l’applicazione dell’articolo 9, chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapac

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Art. 12. - Responsabili per la sanzione amministrativa (articolo 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non è commessa con dolo

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Art. 13. - Concorso di violazioni e continuazione (articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell�

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Art. 14. - Ravvedimento (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è pre

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Art. 15. - Ravvedimento parziale (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. È consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e h) del comma 1 dell

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Art. 16. - Cessione di azienda (articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici

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Art. 17. - Trasformazione, fusione e scissione di società (articolo 15 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. La società o l’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al p

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Art. 18. - Procedimento di irrogazione delle sanzioni (articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L’ufficio o l’ente notifica l’atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’

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Art. 19. - Disposizioni per l’accelerazione dell’irrogazione delle sanzioni (articolo 16-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. L’atto di contestazione previsto dall’articolo 18, relativo alle violazioni di cui all’articolo 31, commi 3 e 4, e all’articolo 36, commi 6,

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Art. 20. - Irrogazione immediata (articoli 17 e 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 18, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. All’accertamento doganale, disciplinato dall’articolo 243 del regolament

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Art. 21. - Tutela giurisdizionale (articolo 18 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle corti di giustizia tributaria.

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Art. 22. - Decadenza e prescrizione (articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. L’atto di contestazione di cui all’articolo 18, ovvero l’atto di irrogazione, è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succ

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Art. 23. - Sanzioni accessorie (articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

a) l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore d

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Art. 24. - Sospensione dei rimborsi e compensazione (articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se

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Art. 25. - Riscossione della sanzione (articolo 24 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

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Art. 26. - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria (articolo 26 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto

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TITOLO II - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
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Capo I - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
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Art. 27. - Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.

3. Se nella dichiarazione è indic

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Art. 28. - Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta (articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

2. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull’ammontare delle ritenute non versate la s

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Art. 29. - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari (articolo 3 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del re

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Capo II - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
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Art. 30. - Violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo è commisurata all’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del 45 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto periodo è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al p

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Art. 31. - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con sanzione amministrativa del 70 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

3. Nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 70 per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nei termini previsti.

4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a

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Art. 32. - Violazioni relative alle esportazioni (articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni all’esportazione, è punito con la sanzione amministrativa del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene

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Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI E ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
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Art. 33. - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30, se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive o dell’imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del

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Art. 34. - Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte

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Art. 35. - Violazione degli obblighi degli operatori finanziari (articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell’esercizio dei poteri inerenti all’accerta

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Art. 36. - Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell’apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo peri

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Art. 37. - Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto (articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000.

2. Quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.

3. Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività

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TITOLO III - SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
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Capo I - SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
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Art. 38. - Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno

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Art. 39. - Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte (articolo 14 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell’ammontare non tratt

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12272575 12314546
Art. 40. - Incompletezza dei documenti di versamento (articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li es

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TITOLO IV - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE, SUCCESSIONI E DONAZIONI, BOLLO
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Capo I - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO
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Art. 41. - Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle

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Art. 42. - Insufficiente dichiarazione di valore (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all’articolo 51, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’

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Art. 43. - Occultazione di corrispettivo (articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l’i

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12272575 12314552
Art. 44. - Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

1. Per l’omessa presentazione del repertorio ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al

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Art. 45. - Altre infrazioni (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all’ispezione le scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51, comma 4, del testo unico delle

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Capo II - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
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12272575 12314555
Art. 46. - Omissione della trascrizione e delle annotazioni (articolo 9 del decreto legislativo n. 347 del 1990)

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all’80 per cento dell’impost

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Capo III - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
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Art. 47. - Omissione della dichiarazione (articolo 50 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrat

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Art. 48. - Infedeltà della dichiarazione (articolo 51 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

1. Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all’80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica

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Art. 49. - Altre violazioni (articolo 53 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, con la sanzione amministrativa pari all’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32 o dell’articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990,

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Art. 50. - Determinazione della sanzione amministrativa (articolo 54 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

1. Nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni

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Capo IV - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO
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Art. 51. - Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 d

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Art. 52. - Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa pari all’80 per cento dell�

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Art. 53. - Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

1. L’utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all’

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Art. 54. - Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

1. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall�

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TITOLO V - SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI MINORI (IMPOSTA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE; IMPOSTA SU ASSICURAZIONI PRIVATE E CONTRATTI VITALIZI; IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI; CANONE RAI)
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Capo I - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E SU ASSICURAZIONI PRIVATE E CONTRATTI VITALIZI
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Art. 55. - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

1. Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o

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Art. 56. - Art. 57. Omissis

 

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Capo II - Capo III OMISSIS

 

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TITOLO VI - ALTRE SANIZIONI
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Capo I - SANZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE TRIBUTARIA E CODICE FISCALE DEI CONTRIBUENTI
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Art. 63. - Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)

1. È punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi:

a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l’attribuzione del numero del codice fiscale;

b) o

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Art. 64. - Applicazione della sanzione (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)

1. Le sanzioni amministrative previste nell’articolo 63 sono irrogate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle conservatorie dei registri im

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12272575 12314575
Capo II - Capo III OMISSIS

 

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Capo IV - VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI E VIOLAZIONI DEGLI INTERMEDIARI
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Art. 68. - Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni (articolo 7-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997)

1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell’

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Art. 69. - Sanzioni per violazioni degli intermediari (articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le som

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PARTE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
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TITOLO I - SANZIONI PENALI
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12272575 12314581
Capo I - OMISSIS

 

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Capo II - DISCIPLINA DEI REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO
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Sezione I - Definizioni
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Art. 73. - Definizioni (articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Ai fini degli articoli da 74 a 85:

a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta;

c) per «dichiara

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Sezione II - Delitti in materia di dichiarazione
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Art. 74. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture

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Art. 75. - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 74, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione f

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12272575 12314588
Art. 76. - Dichiarazione infedele (articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 74 e 75, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

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Art. 77. - Omessa dichiarazione (articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi o

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12272575 12314590
Art. 78. - Tentativo (articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. I delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 76 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 2.

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Sezione III - Delitti in materia di documenti, pagamento di imposte e disposizioni varie
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Art. 79. - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiu

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Art. 80. - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. In deroga all’articolo 110 del codice penale:

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Art. 81. - Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi

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12272575 12314595
Art. 82. - Omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichia

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12272575 12314596
Art. 83. - Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dic

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12272575 12314597
Art. 84. - Indebita compensazione (articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’

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12272575 12314598
Art. 85. - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relati

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12272575 12314599
Art. 86. - Pene accessorie (articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 importa:

a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

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12272575 12314600
Art. 87. - Sequestro e confisca (articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice d

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12272575 12314601
Art. 88. - Casi particolari di confisca (articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l’

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12272575 12314602
Art. 89. - Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario (articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. I reati di cui agli articoli 82, 83 e 84, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravve

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Art. 90. - Circostanze del reato (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 86 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e

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Art. 91. - Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario (articolo 14 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Se i debiti indicati nell’articolo 89 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l’imputato di taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del d

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Art. 92. - Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie (articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’

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Art. 93. - Interruzione della prescrizione (articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’

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Art. 94. - Competenza per territorio (articolo 18 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 non può essere determinata a norma dell’

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Art. 95. - Custodia giudiziale dei beni sequestrati (articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a ogni altro delitto tributario, diversi

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Art. 96. - Principio di specialità (articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni di cui agli articoli da 74 a 85 e da una disposizione che prevede una sanzione amministr

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Art. 97. - Rapporti tra procedimento penale e processo tributario (articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a

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Art. 98. - Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti (articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. L’ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 96, comma 2, salvo che il

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Art. 99. - Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari (articolo 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

1. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tribut

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Art. 100. - Omissis

 

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PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI
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TITOLO I - DISPOSIZIONI FINALI
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Capo I - ABROGAZIONI E DECORRENZA DEGLI EFFETTI
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Art. 101. - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data indicata all’articolo 102 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246;

b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559;

c) l’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

e) gli articoli 32, 33, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

m) gli

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Art. 102. - Decorrenza degli effetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

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