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D.L. 19/12/1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 17/02/1985 (legge di conversione);
- L. 01/03/1985, n. 48;
- D.L. 14/03/1988, n, 70 (L. 154/1988);
- D.L. 30/05/1988, n. 173 (L. 291/1988);
- D.L. 02/03/1989, n. 69 (L. 154/989);
- L. 24/05/1989, n. 193;
- D.L. 16/03/1991, n. 83 (L. 154/1991);
- D.L. 10/06/1994, n. 357 (L. 489/1994);
- D.Leg.vo 30/12/1999, n. 507;
- D. Leg.vo 10/03/2000, n. 74.

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[Premessa]

- All’inizio di ogni comma è indicato il numero che lo stesso occupa nell’ambito dell’artico

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Art. 1.

(1.) Le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8 e del 10 per cento e quelle stabilite nella misura del 15, del 20 e del 30 per cento sono unificate rispettivamente nella misura del 9 per cento e del 18 per cento. Ai sensi dell’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,R la quota imponibile corrispondente all’aliquota del 9 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25 per cento o, in alternativa dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per cento.

Variazione delle aliquote Iva:

- dall’8 al 9 %

- dal 10 al 9%

- dal 15 al 18 %

- da 20 al 18 %

- dal 30 al 18 %

Il coefficiente di riduzione dei corrispettivi al lordo dell’lva 9% è uguale all’8,25%. L’imponibile è uguale al 91,75 %, ed è uguale anche a 100/109.

(2.) Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all’articolo 2, lettera 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2 per cento.

(3.) Le cessioni e le importazioni di periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione e stampa degli stessi e le cessioni e importazioni della carta occorrente, nonché i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 2 per cento.

(Soppresso il 2° periodo dalla L. di conv.).

(4.) l’aliquota è stabilita nella misura uniforme del 9%:

a) per le cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico e per uso di imprese estrattive e manufatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; di gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; di prodotti petroliferi di cui ai punti F/4, I/2 e I/3 della tabella A allegata al decreto - legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dic

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Art. 2.

N15

(1.) Per ciascuno degli anni 1985,1986 e 1987 l’imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all’articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell’anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,R e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell’allegata tabella A, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente gli acquisti e le importazioni.

Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: a) dell’imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni; b) dell’imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento; c) dell’imposta afferente l’eventuale affitto dell’azienda; d) dell’imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell’imposta stessa; e) dell’imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazioni, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all’attività propria dell’impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell’imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; f) dell’imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all’attività propria dell’arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all’85 per cento dell’imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A.

Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell’anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

Forfait lva.

Al forfait sono ammessi:

- Ie imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali che nell’anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata oppure hanno tenuto la contabilità ordinaria ma nell’anno 1984 non hanno consegnato ricavi per un ammontare superiore a 780 milioni di lire e che, nella dichiarazione dei redditi per il 1983, non hanno optato per il regime ordinario;

- gli esercenti arti e professioni,

l’lva dovuta dai soggetti ammessi è determinata cosl':

- Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate meno Ia percentuale forfettaria;

- l’lva afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni;

- l’lva afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento;

- l’lva afferente l’eventuale affitto dell’azienda;

- per gli esercenti imprese commerciali: il 73% dell’lva afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente quelli forniti dal committente;

- per gli esercenti imprese commerciali: il 91% (82% se con deposito) dell’lva afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all’attività esercitata;

- per gli esercenti arti e professioni: il 94% (85% per le attività con rilevante impiego di materiali) dell’imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all’attività propria dell’arte o della professione esercitata rese dai soggetti di cui al n. 38 e da quelli di cui al n. 39 della tabella A:

- per particolari soggetti: secondo quanto dispongono le note alla tabella A. Si vedano anche le note alla tabella B del presente decreto.

(2.) La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al precedente comma non si applica sull’imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l’imposta afferente l’acquisto o l’importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.

Detrazione forfettaria per i ricavi relativi alle cessioni di beni ammortizzabili:

- la percentuale forfettaria di riduzione non si applica sull'lva relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l'lva afferente l’acquisto o l’importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.

(3.) Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell’articolo 8, lettere a) e b), al primo comma dell’articolo 8-bis, al primo comma dell’articolo 9, all’articolo 38-quater e all’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,R compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfettaria di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull’imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell’imposta a norma dello stesso primo comma, lettera a), dell’articolo 8.

(4.) Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del secondo comma dell’articolo 8, del secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dell’articolo 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,R relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell’imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria. Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfettaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,R come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

Divieto, in regime forfettario, di acquistare senza applicazione dell'lva. Acquisti di rottami e simili:

- è negata alle imprese che beneficiano del forfait la facoltà di acquistare beni o servizi senza applicazione dell'lva in base alle disposizioni sulle operazioni internazionali;

- le imprese manifatturiere in regime forfettario, comprese le minime, che acquistano rottami e simili sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono tenerne distintamente conto nella liquidazione periodica.

(5.) Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. R

Portata del forfait:

- le disposizioni sul forfait valgono per tutti gli adempimenti Iva.

(6.) Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:

a) sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,R fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell’ultimo comma dell’articolo 74 dello stesso decreto;

b) sono esonerati dall’obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all’articolo 25 dello stesso decreto, fermo restando l’obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;

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Art. 3.

(1.) Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:

a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al tre per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d' imposta;

b) non sono deducibili quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione;

d) le spese relative all’acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;

e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d' imposta.

Determinazione ordinaria del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni (con effetto dal periodo in corso al 1° gennaio 1985)

rimane fermo che:

- il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d' imposta e inerenti all’esercizio dell’arte e professione effettivamente sostenute (salvo quanto appresso);

- sono deducibili anche le spese per l’acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 500.000 Iire (si possono anche ammortizzare);

- per gli altri beni strumentali (erano e non sono più esclusi gli immobili) sono ammesse in deduzione nella misura massima stabilita dalla relativa tabella (salvo quanto appresso per alcuni mezzi di trasporto);

- Ie spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al tre per cento dell’ammontare dei compensi percepiti;

- non sono deducibili quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, aeromobili da turismo e di autovetture con motore superiore a 2.000 c.c., 2.500 c.c. se diesel;

- sono deducibili le quote di ammortamento e i canoni di locazione anche finanziaria (senza limiti di durata) relativi a beni immobili strumentali, adibiti esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione (soltanto se acquistati dal 1985?); è sottintesa la deducibilità della rendita catastale aggiornata dell’immobile di proprietà ed è sottintesa anche la deducibilità delle spese per i servizi relativi a tali immobili; infatti entrambe sono ammesse per gli immobili utilizzati promiscuamente;

- Ie spese relative all’acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente (per esempio, l’autovettura non di lusso), sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento;

- per gli immobili utilizzati promiscuamente e deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale aggiornata o del canone di locazione e delle spese relative a tali immobili a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione;

- sono deducibili le quote delle indennità maturate (anche se non pagate e s' intende quelle pagate e precedentemente non dedotte; non s

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Art. 4.

(1.) I quadri A, C, D, H, L, e M/1 della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto.

(2.) In mancanza di applicazione dell’articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di un' apposita commissione paritetica e sentito il parere del consiglio di amministrazione.

(3.) La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell’amministrazione centrale delle finanze, un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero del tesoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

(4.) In relazione all’obiettivo del perseguimento del recupero dell’evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l’esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

(5.) Nell’ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell’Amministrazione finanziaria e, nell’ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell’anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;

b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;

c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.

(6.) Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall’anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.

(7.) Al personale dell’Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito, da ultimo, dall’articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

(8.) Per esigenze di servizio, in attesa della disciplina relativa alla mobilità del personale fra ruoli diversi delle singole amministrazioni e fra quelli di amministrazioni diverse dello Stato, il personale dipendente dell’

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Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A N1

1.-- Produzione di beni N2 45

2. - Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi diversi dall’oro 60

3. - Produzione di beni composti prevalentemente di oro 30

4. - Lavorazione di pelli da pelliccia e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria 55

5. - Torrefazione del caffé 76

6. - Installazione impiantiN2 35

7. - Riparazione e manutenzioneN2 32

8. - Attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali, o impiegando esclusivamente materiali

forniti dai committenti N2 27

9. - Produzione di servizi N2 25

10. - Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e bevande 85

11. - Commercio all’ingrosso di altri beni 80

12. - Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande N3 78

13. - Commercio al minuto di latte e latticini 83

14. - Commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati e di mercerie 65

15. - Commercio al minuto di articoli per l’abbigliamento 56

16. - Commercio al minuto di carburanti per autotrazione e per usi agricoli e della pesca 97

17. - Commercio al minuto di gasolio e di altri combustibili per riscaldamento 92

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