Il presente provvedimento - in attuazione dell’art. 18 della L. 124/2015 - interviene sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di garantire la semplificazione normativa nonché la promozione del fondamentale principio della concorrenza. Il provvedimento si applica alla costituzione di società da parte di P.A. exart. 1, comma 2, D. Leg.vo 165/2001, nonché l’acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Restano ferme le norme che disciplinano società pubbliche costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.
AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1 del D. Leg.vo 175/2016 del D. Leg.vo 175/2016) - Il provvedimento si applica alla costituzione di società da parte di P.A. ex art. 1, comma 2, D. Leg.vo 165/2001, nonché l’acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Restano ferme le norme che disciplinano società pubbliche costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. Si segnala che con D.P.C.M. può essere deliberata l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del decreto a singole società a partecipazione pubblica.
TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA (artt. 3 e 4 del D. Leg.vo 175/2016) - Le società partecipate devono avere ad oggetto la produzione di servizi di interesse generale; la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra P.A.; la realizzazione e gestione di un’opera o l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale in regime di PPP; l’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni; servizi di committenza. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA (art. 5 del D. Leg.vo 175/2016) - L’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni in una società pubblica deve essere analiticamente motivato circa la necessità della società per il perseguimento delle proprie attività istituzionali.
PRINCIPI SULL’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO (art. 6 del D. Leg.vo 175/2016) - Le società in controllo pubblico devono adottare specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed eventuali altri strumenti di governance opzionali.
GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (art. 9 del D. Leg.vo 175/2016) - Le competenze sono attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con i Ministeri competenti.
ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (art. 11 del D. Leg.vo 175/2016) - Sono previsti per i componenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, da stabilirsi con D.P.C.M., fermo restando il D. Leg.vo 39/2013 in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi presso le P.A. e gli enti privati in controllo pubblico. L’organo amministrativo è di regola costituito da un amministratore unico, salvo che l’assemblea della società disponga la composizione a 3 o 5 membri.
SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO TITOLARI DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CONTRATTI PUBBLICI (SOCIETÀ IN HOUSE) (art. 16 del D. Leg.vo 175/2016) - È vietata la partecipazione di capitali privati, a meno che non sia prevista dalla legge o che non comporti controllo o potere di veto. La P.A. deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e almeno l’80% delle attività della società devono essere effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dall’ente pubblico.
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA (art. 17 del D. Leg.vo 175/2016) - Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, il socio privato deve essere selezionato con gara e partecipare in misura non inferiore al 30%.
GESTIONE DEL PERSONALE (artt. 19 e 25 del D. Leg.vo 175/2016) - Le società pubbliche stabiliscono criteri per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (pena la nullità dei contratti) nonché obiettivi specifici in materia di costi del personale. Entro il 30/09/2017 deve essere effettuata una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze da trasmettere alla regione nel cui territorio la società ha sede legale. Fino al 30/06/2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo all’elenco, tenuto presso le regioni, dei lavoratori dichiarati eccedenti (salve deroghe eccezionali autorizzate dalle regioni); tale divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'artcolo 25, comma 1 del Decreto Leg.vo in oggetto.
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (artt. 20 e 24 del D. Leg.vo 175/2016) - È previsto un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico dell’assetto complessivo delle società in cui le P.A. detengono partecipazioni, anche mediante un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Inoltre le partecipazioni detenute dalle P.A., all’entrata in vigore del decreto (23/09/2016), in società che non soddisfano i requisiti indicati dal provvedimento devono essere alienate entro un anno dal termine di approvazione di apposito atto ricognitivo. In mancanza, la partecipazione è liquidata in denaro.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
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Art. 3 - Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per
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Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di rece
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Art. 4-bis. - Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonch
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Art. 6 - Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
2. Le società a
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Art. 7 - Costituzione di società a partecipazione pubblica
1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
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Art. 8 - Acquisto di partecipazioni in società già costituite
1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'a
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Art. 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche
1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le parte
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Art. 10 - Alienazione di partecipazioni sociali
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
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Art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15. N10
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Art. 12 - Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate
1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla dis
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Art. 13 - Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico
1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'
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Art. 14 - Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'
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Art. 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica
1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
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Art. 16 - Società in house
1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
Art. 17 - Società a partecipazione mista pubblico-privata
1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. N45
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché
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Art. 18 - Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati
1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a
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Art. 19 - Gestione del personale
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'
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Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articol
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Art. 21 - Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali
1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente
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Art. 22 - Trasparenza
1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati otte
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Art. 23 - Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolza
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Art. 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017 N16, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in rel
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303935512103439
Art. 26 - Altre disposizioni transitorie
1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 luglio 2017 N18.
2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea. N2
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.
4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione. N12
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del
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Art. 27 - Coordinamento con la legislazione vigente
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Inquadramento generale delle società partecipate - Il modello di organizzazione e gestione - Il sistema di prevenzione della corruzione - La trasparenza - Il controllo e le sanzioni - Schemi e modulistica
INCLUDE:
Raccolta di schemi e modelli editabili in formato .DOC
Inquadramento generale e ipotesi di occupazioni illegittime - Le soluzioni offerte nel corso del tempo - L’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del TU Espropri - Indennizzo e risarcimento del danno -Gli strumenti di risoluzione alternativi - Profili di responsabilità contabile e amministrativa - Modelli di atti e provvedimenti amministrativi
II Edizione riveduta e aggiornata
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