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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 17/03/1995, n. 157
D. Leg.vo 17/03/1995, n. 157
D. Leg.vo 17/03/1995, n. 157
D. Leg.vo 17/03/1995, n. 157
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[Premessa]il Presidente della Repubblica |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP). |
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Art. 2. - Amministrazioni aggiudicatrici1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le prov |
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Art. 3. - Appalti pubblici di servizi1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. |
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Art. 4. - Calcolo dell'importo stimato dell'appalto1. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono. 2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione. 3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto: |
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Art. 5. - Appalti esclusi1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,R e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche. 2. Il presente decreto non si applica, inoltre: a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, |
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Art. 6. - Procedure d'aggiudicazione1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto: a) il pubblico incanto; |
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Art. 7. - Trattativa privata1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12 comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto; b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi conn |
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Art. 8. - Forme di pubblicità1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2. |
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Art. 9. - Termini relativi ai pubblici incanti1. Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tut |
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Art. 10. - Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. 3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è |
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Art. 11. - Raggruppamenti di imprese1. Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. |
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Art. 12. - Esclusione dalla partecipazione alle gare1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 R, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione del |
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Art. 13. - Capacità economica e finanziaria1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: |
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Art. 14. - Capacità tecnica1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante: a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; |
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Art. 15. - Iscrizione nei registri professionali1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, indus |
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Art. 16. - Completamento e chiarimento dei documenti presentati1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14 e 15, le amministrazioni aggiudicatrici inv |
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Art. 17. - Elenchi ufficiali di prestatori di servizi1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 2. L'iscrizione di |
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Art. 18. - Subappalto1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'o |
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Art. 19. - Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri, le autorità press |
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Art. 20. - Prescrizioni tecniche1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei documenti |
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Art. 21. - Deroghe in materia di prescrizioni tecniche1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, qualora: a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, purché venga definita contestualmente e pe |
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Art. 22. - Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle in |
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Art. 23. - Criteri di aggiudicazione1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: a) unicamente al prezzo più basso; b) a favor |
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Art. 24. - Varianti1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti d |
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Art. 25. - Offerte anormalmente basse1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica te |
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Art. 26. - Concorsi di progettazione1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche. 2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 3. Le presenti disposizioni si applicano: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusion |
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Art. 27. - Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se: 1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge; |
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Art. 28. - Prospetti statistici1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea. 2. Per le amministrazioni agg |
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Art. 29. - Computo dei termini1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni d |
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Art. 30. - Procedure di ricorso1. Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto |
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Art. 31. - Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano1. Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli amb |
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Art. 32. - Allegati1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto |
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Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3 - Definizioni di alcune specifiche tecnicheAi fini del presente decreto si intende per: 1. «specifiche tecniche»: l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o propriet&agr |
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Allegato 4 - Modelli di bandi e avvisi di gara |
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A - Preinformazione.N13 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i pr |
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B - Procedure aperte.1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; |
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C - Procedure ristrette.1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di dispo |
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D - Procedure negoziate.1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio s |
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E - Appalti aggiudicati (avviso di postinformazione)1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione. 2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2). 3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantit&ag |
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Allegato 5 - Modello di lettera d'invito(art. 10, comma 3) La lettera d'invito contiene almeno: a) |
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Allegato 6 |
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A. Bandi di concorso di progettazioneN13 1. Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso. 2. Descrizione del progetto. 3. Natura del concorso: aperto o ristretto. |
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B. Risultati dei concorsi di progettazione1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. |
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Allegato 7 - Organismi di diritto pubblicodi cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) |
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OrganismiSocietà «Stretto di Messina» (D.P.C.M. 23 gennaio 1998); |
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CategorieAutorità portuali; Aziende speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; |
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Allegato 8 - Amministrazioni aggiudicatricidi cui all'articolo 1, comma 2 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) Ministero degli affari esteri; 3) Ministero della giustizia; |
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Allegato 9 - Elenco dei pertinenti registri professionali o commerciali o delle pertinenti dichiarazioni o pertinenti certificatidi cui all'articolo 15, comma 1 - in Belgio, il «Registre du commerce - Handelsregister e gli «ordres professionnels - Beroepsorden»; - in Danimarca, l'«Erhvers-og Selskabsstyrelsen»; - in Germania, lo «Handelsregister», lo «Handwerksrolle» e il «Vereinsregister»; - in Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il registro pro |
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