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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Lombardia Brescia 23/10/2007, n. 915
Sent. TAR. Lombardia Brescia 23/10/2007, n. 915
Appalti pubblici - Gara - Offerte anomale - Costo del lavoro - Tabelle ministeriali - Finalità.Le tabelle ministeriali pongono delle regole di azione della P.A. ai fini della corretta predisposizione dei bandi di gara, nonché della valutazione delle soglie di an |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (S |
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FATTOIl Comune di R. ha indetto una gara avente ad oggetto l'affidamento mediante cottimo fiduciario della collaborazione nel servizio educativo e della gestione delle sostituzioni del personale educativo dipendente dell'asilo nido comunale per il periodo 1 settembre 2006 - 31 agosto 2007, richiedendo tre operatori e, in particolare (a titolo indicativo: cfr. l'art. 5 del capitolato), la presenza di due di essi dal lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle ore 16.00, e di uno dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00, oltre alle sostituzioni non preventivabili del personale dipendente. |
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DIRITTO1. Con il primo e secondo motivo la ricorrente, in relazione alla previsione di una base d'asta e di un'offerta della controineteressata inferiori ai minimi contrattuali, lamenta l'illegittimità del bando e della lettera d'invito, nonché delle operazioni di gara per la parte in cui, a seguito della non eseguita verifica dell'anomalia, non è stata esclusa l'offerta dell'aggiudicataria P. Con il terzo motivo lamenta l'illegittima sottovalutazione, nella predisposizione della gara, degli elementi rilevanti per la qualità del servizio. 1.1 L'eccezione con cui il Comune di R. oppone la tardività delle doglianze volte a contestare la legittimità del bando e della lettera d'invito è fondata e pertanto i motivi di impugnazione proposti sono in parte irricevibili. Infatti in tal modo la ricorrente lamenta l'illegittimità delle clausole della lex specialis che impongono, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente sproporzionati ai caratteri della procedura in relazione alla dedotta impossibilità di formulare un'offerta economicamente remunerativa e comportanti di per sé l'effetto di precludere la stessa partecipazione alla procedura concorsuale; dette clausole avrebbero pertanto dovuto essere impugnate nel termine di decadenza decorrente dalla conoscenza della lettera di invito, avvenuta nel mese di giugno 2006, mentre il ricorso è stato notificato a metà del mese di novembre 2006. 2. Le censure volte a contestare la mancata esclusione della controinteressata dalla procedura sono invece infondate. |
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P.Q.M.il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia |
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