La questione posta all’attenzione dell’Autorità concerne l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di qualificazione di soggetti appartenenti a un costituendo raggruppamento, concorrente nella procedura aperta descritta in oggetto per l’affidamento di servizi di progettazione.
Risulta difatti dal verbale di gara n. 2 che l’istante è stato escluso dalla selezione perché i professionisti, nella veste di mandanti, Pianese, Versace, Perelli e Vitillo non hanno assicurato “la sostanziale corrispondenza, già in sede di offerta, tra quote di partecipazione e quote di qualificazione”. La disposta esclusione, nel prosieguo della gara (verbale di gara n. 6, 1^ seduta riservata), è stata confermata, osservando che “in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. 135/2012 all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, dall’analisi della giurisprudenza consolidata emerge che la novella introdotta non ha in alcun modo modificato la disciplina relativa alla fase di partecipazione alle procedure di gara, lasciando immutato il principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di partecipazione che, pertanto continua a doversi applicare anche agli appalti di servizi e forniture”.
La sanzione escludente irrogata non può non essere vagliata alla luce, in primo luogo, del principio di tassatività delle cause di esclusione, che, come è noto, si è affacciato di recente nel panorama ordinamentale mercé la statuizione di cui all’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006R. T