Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 21/03/2022, n. 21
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In vigore dal 22/03/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 25/06/2024, n. 84 (L. 08/08/2024, n. 115)
- Sent. Corte Cost. 27/06/2024, n. 111
- D.L. 15/05/2024, n. 63 (L. 12/07/2024, n. 101)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 09/12/2023, n. 181 (L. 02/02/2024, n. 11)
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- D.L. 02/03/2023, n. 16 (L. 21/04/2023, n. 46)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- L. 20/05/2022, n. 51 (legge di conversione), in vigore dal 21/05/2022
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- Avviso di rettifica in G.U. 23/03/2022, n. 69
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; |
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TITOLO I - CONTENIMENTO dei prezzi di gasolio E BENZINA |
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Art. 1. - Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. N10 2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. 3. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo no |
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Art. 1-bis - Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022: a) le aliquote di accisa di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. 2. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all� |
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Art. 2. - Bonus carburante ai dipendenti1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’ac |
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Art. 2-bis - Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo |
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TITOLO II - MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL’ENERGIA E DEL GAS |
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Art. 3. - Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento N3 della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. N10 2. Il credito d’imposta d |
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Art. 4. - Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento N9 della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. N10 |
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Art. 5. - Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale1. Il contributo str |
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Art. 5-bis - Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas1. Al fine di contribuire all’indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse di potenza fino ad 1 MW proveniente |
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Art. 5-ter - Omissis
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Art. 5-quater - Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici1. All’articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 2 |
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Art. 6. - Bonus sociali per elettricità e gas1. Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all� |
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Art. 6-bis - Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici |
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Art. 7. - Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente1. - 4-bis. Omissis 5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per i |
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Art. 7-bis - Modifiche all’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 |
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Art. 7-ter - Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell’ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amminist |
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Art. 7-quater - Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale |
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Art. 7-quinquies (Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili |
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Art. 7-sexies - Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili |
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Art. 7-septies - Semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica |
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TITOLO III - SOSTEGNO ALLE IMPRESE |
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Capo I - MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE |
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Art. 8. - Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. N10 2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, la SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero, rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. |
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Art. 8-bis - Misure di sostegno finanziario alle imprese |
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Art. 9. - Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale1. I crediti d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finan |
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Art. 10. - Imprese energivore di interesse strategico1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle condizioni previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi conforme e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, pr |
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Art. 10-bis - Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 771. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’ |
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Art. 10-ter - Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività d |
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Art. 10-quater (Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012) |
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Art. 10-quinquies - Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica1. All’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanz |
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Art. 10-sexies - Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria |
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Art. 10-septies - Misure a sostegno dell’edilizia privata1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 |
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Capo II - MISURE PER IL LAVORO |
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Art. 11. - Disposizioni in materia di integrazione salariale1. All’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti: «11-quinquies. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non p |
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Art. 12. - Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi1. All’articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: «, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati |
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Art. 12-bis - Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio |
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Art. 12-ter - Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 1481. All’articolo 26, comma 9, del de |
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Art. 12-quater - Disposizioni in materia di lavoro sportivo1. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: “5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 |
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Art. 12-quinquies - Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione |
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Art. 12-sexies - Comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali1. |
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Art. 12-septies - Omissis
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Capo III - MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO E ALTRE MISURE URGENTI |
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Art. 13. - Ferrobonus e marebonus1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’ |
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Art. 13-bis - Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario |
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Art. 13-ter - Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività1. All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la |
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Art. 14. - Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada1. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 15. - Contributi per il settore dell’autotrasporto1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi |
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Art. 16. - Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti |
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Art. 17. - Art. 19 Omissis
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Art. 19-bis - Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori |
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Art. 19-ter - Disposizioni per il sostegno del settore dell’agroalimentare |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 20-bis - Disposizioni in materia di garanzie dell’ISMEA |
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Art. 20-ter - Semplificazioni per le imprese agricole |
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Art. 21. - Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimic |
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Art. 21-bis - Applicazione del deflusso ecologico1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l’impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri |
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Art. 22. - Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2. 2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che g |
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Art. 22-bis - Art. 22-ter Omissis
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Art. 22-quater - Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concess |
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Capo IV - CONTRATTI PUBBLICI |
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Art. 23. - Revisione dei prezzi1. N5 Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell’attività istruttor |
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TITOLO IV - RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA |
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Capo I - GOLDEN POWER |
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Art. 24. - Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale- Golden power1. All’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un’impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»; |
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Art. 25. - Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 20121. All’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 1, dopo le parole: “i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale” sono inserite le seguenti: “, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,”; N18 0b) al comma 1-ter, dopo le parole: “i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale” sono inserite le seguenti: “, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate”; N18 a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l’operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»; N15 b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all’Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all’Unione europea, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l’operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»; |
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Art. 26.- Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l’articolo 2-ter è inserito il seguente: «Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica). — 1. Co |
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Art. 27. - Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali1. Al fine di potenziare l’attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l’individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la dur |
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Art. 28. - Ridefinizione dei poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud1. L’articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente: «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). — 1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere. N10 2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un’informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulterio |
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Capo II - CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE |
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Art. 29. - Rafforzamento della disciplina cyber1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso. N10 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi |
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Art. 29-bis - Omissis
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Art. 30. - Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta, qualora la quantit |
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TITOLO V - ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA |
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Art. 31. - Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, a: a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell’ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate str |
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Art. 31-ter - Omissis
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Art. 31-quater - Contributo straordinario per le fusioni di comuni1. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: |
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Art. 32. - Misure urgenti per implementare l’efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata d |
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Art. 32-bis - Art. 32-ter Omissis
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Art. 33. - Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità d |
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Art. 34. - Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 N44, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche pr |
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Art. 35 - Omissis
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TITOLO VI - Disposizioni finali, finanziarie e fiscali |
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Art. 36. - Misure urgenti per la scuola1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni». |
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Art. 36-bis - Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa1. In considerazione dell’incremento delle a |
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Art. 37. - Contributo straordinario contro il caro bollette1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. N6 2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 20 |
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Art. 37-bis - Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali1. Il provvedimento con il quale si rettifican |
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Art. 37-ter - Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l’energia1. All’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv |
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Art. 37-quater - Omissis
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Art. 37-quinquies - Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni |
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Art. 38. - Disposizioni finanziarie1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e 81 milioni di euro per l’anno 2023. 1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 242,63 milioni di euro per l’anno 2023. N13 1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’inde |
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Art. 39. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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ALLEGATO 1 (Articolo 38, comma 2-bis)Parte di provvedimento in formato grafico |
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08/11/2024
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