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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 24/06/2016, n. 113
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- L. 30/12/2023, n. 213
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- L. 30/12/2018, n. 145
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D.L. 09/02/2017, n. 8 (L. 07/04/2017, n. 45)
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- L. 11/12/2016, n. 232
- L. 07/08/2016, n. 160 (legge di conversione)
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Capo I - Norme in materia di enti territoriali |
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Art. 1. - Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale1. Al comma 380-sexies dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “pari a 80 milioni di |
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Art. 1-bis - Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali1. Al comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 2. - Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti: “436-bis. A decorrere dall’anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che pe |
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Art. 2-bis - Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali1. |
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Art. 3. - Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l’anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell’Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro. Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell’importo di 10 milioni di euro annui. Per l’anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro. Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro. È assegnato un contributo straordinario dell’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2023, di 18 milioni di euro per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità: a) esigenze dell’Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell’obbligo ivi compresi gli asili nido; c) e |
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Art. 3-bis - Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 20121. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2016”. 2. N8 Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissa |
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Art. 4. - Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo denominato Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025. |
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Art. 5. - Disposizioni concernenti le vittime dell’alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti: “458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all’alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell’esercizio successivo. 459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime |
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Art. 5-bis - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna |
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Art. 6. - Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. |
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Art. 6-bis - Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convert |
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Art. 7 - Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 20151. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell |
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Art. 7-bis - Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province |
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Art. 8. - Riparto del contributo alla finanza pubblica di province città metropolitane1. Al comma 418 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all’anno 2015, l’incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l’an |
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Art. 9. - Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita1. Dopo il comma 712, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti: “712-bis. Per l’anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all’adempimento di cui al comma 712.; 712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.” N12 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 3 |
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Art. 9-bis - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) |
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Art. 9-ter - Omissis
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Art. 10. - Attuazione dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 20161. Per l’anno 2016, le risorse derivanti dall’applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all’articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio. 2. Dopo il comma 710 dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: |
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Art. 10-bis - Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali |
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Art. 11. - Regione Siciliana1. In attuazione dell’accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell’approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall’anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l’anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata |
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Art. 12. - Omissis
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Art. 13. - Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 681. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 13-bis - Dilazione del pagamento1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del |
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Art. 13-ter - Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016 |
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Art. 14 - Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria1. - 1-bis. Omissis 1-ter. All'a |
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Art. 15. - Omissis
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Art. 15-bis - Norme relative alla disciplina del dissesto |
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Art. 16 - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18. - Servizio riscossione enti locali1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l’effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, |
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Art. 19. - Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d’Aosta1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l’anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede: |
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Capo II - NORME IN MATERIA DI SPESA SANITARIA |
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Art. 20. - Tempestività nei pagamenti1. All’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. A decorrere dall’anno 2017: a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell’anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l’eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale; b) qualora non venga raggiunta l’intesa di cui al comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell’anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni |
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Art. 21. - Art. 21-ter - Omissis
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Capo III - NORME IN MATERIA AMBIENTALE |
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Art. 22. - Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. N12 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario — sezione attuativa e sezione programmatica — di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci |
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Capo IV - Omissis
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Capo V - Norme in materia di attività culturali |
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Art. 24 - Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche1. - 3-ter. Omissis 3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento: a-c) omissi |
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Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 25. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio |
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Tabella 1 (articolo 8, comma 1-bis)
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Tabella 2 (articolo 8, comma 1-ter)
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Tabella 3 (articolo 8, comma 1-quater)
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