Ai sensi dell’art. 57, comma 12, del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126) le disposizioni di cui al presente comma, si applicano sino all'anno 2021.

Ai sensi dell’art. 1, comma 459, della L. 30/12/2021, n. 234 le disposizioni si cui al presente comma, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

Ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. 29/12/2022, n. 197, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano sino all’anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l’anno 2023.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della L. 30/12/2023, n. 213, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano fino all’anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l’anno 2024.

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