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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 08/08/2013, n. 91
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In vigore dal 10/08/2013.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- Sent. Corte Cost. 09/07/2015, n. 140
- D.L. 31/05/2014, n. 83 (L. 29/07/2014, n. 106)
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 07/10/2013, n. 112 (Legge di conversione). In vigore dal 09/10/2013, in corsivo
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Capo I - Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano |
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Art. 1. - Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche.1. N1 Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato «direttore generale di progetto», nonché un vice direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui, nel rispetto dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore generale di progetto»: a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»; b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del «Grande Progetto Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di altri soggetti terzi; c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti; |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 2-bis. - Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio |
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Art. 3. - Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n |
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Art. 3-bis. - Omissis
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Art. 3-ter. - Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive |
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Art. 3-quater. - Autorizzazione paesaggistica1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo |
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Art. 3-quinquies. - Conseguimento della qualifica di restauratore |
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Art. 4. - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della letturaOmissis 4-quater. All'articolo 33, comma 1, de |
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Art. 4-bis. - Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili |
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Art. 4-ter. - Art. 5-quater. (Omissis)
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Art. 6. - Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del |
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Capo II - Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo |
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Art. 7. - Misure urgenti per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore(Omissis) 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, s |
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Art. 8. - Omissis
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Art. 10. - Art. 11. Omissis
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Capo III - Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni, delle attività culturali |
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Art. 12. - Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati |
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Art. 13. - Omissis
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Art. 14. - Oli lubrificanti e accisa su alcool1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico |
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Art. 15. - Norme finanziarie1. L'autorizzazione di spesa di cui all'artico |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Ca |
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