N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 6, del D.L. 08/08/2013, n. 91 (L. 07/10/2013, n. 122), così recitava:

“Art. 12 (Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati) — 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro diecimila destinate ai beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:

a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;

b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;

c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;

d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.”

Dalla redazione