Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.
Il Decreto, in vigore dal 13/07/2018, dispone il riordino:
delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le relative funzioni nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
delle competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati, per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico, per la difesa del suolo e le politiche di sviluppo sostenibile ed economia circolare;
delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di politiche in favore delle persone con disabilità.
La denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".
La denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".
Il Decreto reca inoltre disposizioni in materia di edilizia scolastica.
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Art. 1. - Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati
1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali;»;
b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», sono soppresse;
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Art. 2. - Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa»;
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Art. 3. - Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità
1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:
2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:
1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
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Art. 4. - Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica
a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole da: «, è istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
b) al comma 2, le parole: «l'immediata operatività del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».
2.
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Art. 4-bis. - Procedure per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri
1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore
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Art. 4-ter. - Riordino delle competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale
“2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell’Agenzia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;
c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l’addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenient
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Art. 4-quater. - Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale
1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all
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Art. 5. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per l
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Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi puntuale delle disposizioni in materia di edilizia introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) dopo la sua conversione in legge, avvenuta con L. 11/09/2020, n. 120. Testo a fronte delle parti modificate del Testo unico edilizia (modifiche in giallo).
Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Omesso provvedimento - Silenzio-inadempimento; Ritardo nella conclusione del procedimento - Risarcimento dei danni; Lesione del legittimo affidamento del privato su una situazione determinata dalla P.A.; Illegittimità dell’atto amministrativo; Arbitraria richiesta di dichiarazioni o produzioni documentali; Inerzia della P.A. di fronte a SCIA illegittima; Inerzia della P.A. nell’esecuzione forzata di provvedimenti di demolizione e restituzione in pristino; La responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del pubblico dipendente; Abuso d’ufficio - Rifiuto ed omissione dolosi di atti d'ufficio.
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