Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 10/12/2013, n. 136
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 14/10/2019, n. 111 (L. 12/12/2019, n. 141)
- D.L. 28/09/2018, n. 109 (L. 16/11/2018, n. 130)
- D.L. 12/07/2018, n. 86 (L. 09/08/2018, n. 97)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- L. 06/02/2014, n. 6 (Legge di conversione). In vigore dal 09/02/2014, in corsivo.
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Art. 1. - Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania. 1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l’Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di porto, dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari dell’Istituto superiore di sanità, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell’Agenzia per l’Italia digitale, dell’Istituto geografico militare, di organismi scientifici ed enti di ricerca |
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Art. 2. - Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte1. Al fine di determinare gli indirizzi per l’individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell’illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania indicati ai sensi dell’articolo 1, comma 6, è istituito “presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa”N8. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2. 2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania come indicati ai sensi dell’articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “, sulla proposta del Ministro delegato per il Sud”N8 entro trenta giorni dall’adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da “un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”N8 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania, nonché dall’incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella |
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Art. 2-bis - Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate. |
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Art. 3. - Combustione illecita di rifiuti1. Dopo l’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: «Art. 256 -bis (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività orga |
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Art. 4. - Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 2711. All’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3 -bis, è aggiunto il seguente: «3 |
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Art. 5. - Proroga dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell’ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 N5 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Nel limite organico di cui all’ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell’Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all’ |
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Art. 6. - Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico1. All’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i cinque anni»; a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.»; |
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Art. 7. - Modificazioni all’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 891. All’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 6, dopo le parole: «acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni» sono inserite le seguenti: «anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell’impresa commissariata»; a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo»; b) al comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29 |
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Art. 8. - Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l’articolo 2 -quater, è aggiunto il seguente: «Art. 2 -quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell’area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all’esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi 2 e 3. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate: a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all’A.R.P.A. Puglia al |
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Art. 9. - Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria1. Dopo l’articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è inserito il seguente: «Art. 65 -bis (Misure per la salvaguard |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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