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D. P.C.M. 19/06/2019, n. 93

Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.C.M. 12/12/2019, n. 178
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 4, 27, 28 e 29;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 56;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

Visto il

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Art. 1. - Finalità e attribuzioni

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

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Art. 2. - Organizzazione

1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 1, è articolato in dodici Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale.

2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:

a) Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le picco

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Art. 3. - Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell’azione amministrativa, provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.

2. Il Segretario generale può avvalersi di un vice Segretario generale, al quale è attribuito, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A del presente decreto, un incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi dei commi 5-bis o 6, del medesimo articolo 19 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche ad un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario generale, nonché le altre funzioni eventualmente stabilite dal provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma restando l’esclusività dell’attività di coordinamento affidata al Segretario generale per garantire l’unitarietà dell’azione amministrativa del Ministero.

3. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Segretario generale:

a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all’attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all’organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità sia all’interno che nei confronti delle categorie nei confronti dei quali

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Art. 4. - Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese

1. La Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell’innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilità ambientale;

b) elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d’impresa;

c) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; valutazione degli impatti delle politiche industriali; gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività dell’Osservatorio dei servizi pubblici locali in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia;

d) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi per lo sviluppo della competitività delle imprese anche in coordinamento con le politiche territoriali;

e) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese; ges

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Art. 5. - Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi

1. La Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche per la lotta alla contraffazione e raccordo con gli altri soggetti istituzionali interessati alla materia, anche a livello internazionale;

b) attività di segreteria del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’ italian sounding;

c) gestione delle attività di a

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Art. 6. - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;

b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l’accesso al credito;

c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l’innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana;

d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d’imposta per la ricerca, l’innovazione e l’assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitività delle imprese;

e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l’innovazione;

f) gestione di programmi e interventi, nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell’ambito delle politiche industriali, all’accrescimento della competitività ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e no

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Art. 7. - Direzione generale per il commercio internazionale

N7

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Art. 8. - Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica

1. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attuazione e monitoraggio del Piano nazionale integrato energia e clima in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, definizione della tempistica attuativa per le misure di decarbonizzazione, inclusa la programmazione del phase out della produzione di energia elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;

b) promozione dell’efficienza energetica in tutti i settori di impiego e definizione di sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all’uso efficiente dell’energia; definizione degli strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l’efficienza energetica; attività in materia di etichettatura energetica in coordinamento con la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese;

c) definizione di piani, strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti e dell’autoproduzione e della p

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Art. 9. - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

1. La Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima, in coordinamento con Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica, relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, allo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e alla ricerca nel settore energetico, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;

b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell’energia; piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia di competenza statale;

c) sicurezza degli approvvigionamenti; infrastrutture di approvvigionamento dall’estero di energia; protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche;

d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, pred

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Art. 10. - Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione

1. La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;

c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;

d) controllo delle emissioni radioelettriche, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali; partecipazione al sistema di controllo internazionale delle emissioni radioelettriche;

e) omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

f) autorità di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei relativi laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

g) autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformit

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Art. 11. - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all’attività in ambito europeo ed internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

c) attività finalizzate all’affidamento del servizio universale, sulla base dell’analisi effettuata dall’Autorità di regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed al perfezionamento e all’applicazione del contratto di programma, nonché alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio u

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Art. 12. - Direzione generale per le attività territoriali

1. La Direzione generale per le attività territoriali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attività di call center ai sensi dell’articolo 24 -bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;

b) modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione di impianti radiofonici in analogico in concessione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio del relativo parere alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico per quanto di competenza;

c) vigilanza, controllo e relative sanzioni, anche su disposizione dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, per la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aereonautici, dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110 e della vigente normativa;

d) collaborazione con le altre amministrazioni competenti per la tutela delle comunicazioni elettroniche durante le manifestazioni pubbliche;

e) vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di rete, sugli apparati e prodotti interconnessi e

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Art. 13. - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) tutela e promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l’esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

b) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti in coordinamento con la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

c) servizi e professioni, disciplina e r

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Art. 14. - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale

1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza sul sistema cooperativo;

b) elaborazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo in coordinamento la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese;

c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

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Art. 15. - Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio

1. La Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

b) coordinamento dell’attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;

c) attività di comunicazione, trasparenza e rapporti con l’utenza;

d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

e) trattament

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Art. 16. - Dotazione organica

1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero dello sviluppo economico sono individuate nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integra

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Art. 17. - Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

Nell’ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente r

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Art. 18. - Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di “centoventitré posti di funzione, si provvede”N4, entro sessanta giorni dalla data di

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Art. 19. - Disposizioni transitorie e finali

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Tabella A

(Articolo 19, comma 1) N8


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE

QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE

DOTAZIONE ORGANICA

DIRIGENTI PRIMA FASCIA

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