1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 2, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari:
a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni;
b) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento;
c) dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda;
d) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa;
e) dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito;
f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A. Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo diciottesimo comma, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire. N1
2. La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.
3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'art. 8, lettere a) e b), al primo comma dell'art. 8-bis, al primo comma dell'art. 9, all'art. 38-quater e all'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel primo comma, la detrazione forfettaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera a), dell'art. 8.
4. Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del secondo comma dell'art. 8, del secondo comma degli artt. 8-bis e 9 e dell'art. 68, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria. Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfettaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.