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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 19/12/1984, n. 853
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- D.L. 30/05/1988, n. 173 (L. 26/07/1988, n. 291)
- D.L. 14/03/1988, n. 70 (L. 13/05/1988, n. 154)
- L. 01/03/1985, n. 48
- L. 17/02/1985, n. 17 (Legge di conversione). In vigore dal 18/02/1985.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Art. 11. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8 e del 10 per cento e quelle stabilite nella misura del 15, del 20 e del 30 per cento sono unificate rispettivamente nella misura del 9 per cento e del 18 per cento. Ai sensi dell'art. 27, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 9 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25 per cento o, in alternativa, dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per 100. 2. Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'art. 2, lettera l), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. 3. Le cessioni e le importazioni di periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione e stampa degli stessi e le cessioni e importazioni della carta occorrente, nonché i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. N1 4. L'aliquota è stabilita nella misura uniforme del 9 per cento: a) per le cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico e per uso di imprese estrattive e manufatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; di gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distri |
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Art. 21. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 2, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni; b) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento; c) dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; d) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa; e) dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A. Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo diciottesimo comma, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire. N1 2. La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari. 3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'art. 8, lettere a) e b), al primo comma dell'art. 8-bis, al primo comma dell'art. 9, all'art. 38-quater e all'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel primo comma, la detrazione forfettaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera a), dell'art. 8. 4. Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del secondo comma dell'art. 8, del secondo comma degli artt. 8-bis e 9 e dell'art. 68, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria. Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfettaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse. |
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Art. 31. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta; b) non sono deducibili quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici; c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione; d) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili; N9 e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta. 2. N10 3. N11 4. N12 5. N13 |
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Art. 41. I quadri A, C, D, H, L e M/1 della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto. 2. In mancanza di applicazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di un'apposita commissione paritetica e sentito il parere del consiglio di amministrazione. 3. La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell'amministrazione centrale delle finanze, un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero del tesoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale. 4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità. 5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati: a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente; b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive; c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale. 6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi N20 la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio. 7. Al personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sosti |
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Art. 51. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio |
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Tabella A(*)
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Tabella B(*)
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