N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 6 comma 2, del D.L. 10/06/1994, n. 357 (L. 08/08/1994, n. 489), così recitava:

“3. Il repertorio annuale della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica. Devono esservi annotati le generalità e l'indirizzo dei soggetti ai quali l'esercente ha prestato la sua opera nel periodo d'imposta, con l'indicazione dell'oggetto e della data di inizio delle prestazioni. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa, ovvero, per le prestazioni in corso all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio. Il termine per l'annotazione è elevato a 90 giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1985 ed è fissato al 31 marzo 1985 per quelle in corso all'inizio di tale anno.”

Dalla redazione