N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 6 comma 2, del D.L. 10/06/1994, n. 357 (L. 08/08/1994, n. 489), così recitava:

“2 Gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'articolo 19 dello stesso decreto, il repertorio annuale della clientela.”

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