N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 6 comma 2, del D.L. 10/06/1994, n. 357 (L. 08/08/1994, n. 489), così recitava:

“5. L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516. Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati.”

Dalla redazione

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