Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Efficacia del permesso di costruire e data di inizio dei lavori
Il Consiglio d Stato, con la sentenza del 04/12/2020, n. 7701, si è pronunciato nell’ambito di una fattispecie in cui si contestava la decadenza di due permessi di costruire nonostante l’avvenuta demolizione di un manufatto destinato a ricovero attrezzi agricoli per far posto alla costruzione di due edifici con destinazione abitativa. I ricorrenti sostenevano, tra l’altro, che tale demolizione doveva essere considerata segno tangibile dell’avvenuto inizio dei lavori. Il TAR dava ragione ai ricorrenti, ma il Comune impugnava tale decisione davanti al Consiglio di Stato che viceversa confermava la decadenza, sulla base dei seguenti principi.
DECORRENZA DEL TERMINE ANNUALE - In tema di efficacia del permesso di costruire, il momento di decorrenza del termine annuale di avvio dei lavori di cui all'art. 15, D.P.R. 380/2001 coincide nel “rilascio del titolo” e corrisponde alla materiale “consegna” del titolo edilizio, in esito ad una notifica, comunicazione o qualsiasi altra modalità che quantomeno metta a conoscenza l’istante dell’emissione dello stesso titolo. Tale momento è stato rinvenuto, nella fattispecie, nella data in cui entrambi i titoli erano stati ritirati presso gli Uffici comunali.
RILEVANZA DEI FATTI SOPRAVVENUTI - I fatti sopravvenuti che vanno a legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (cfr. C. Stato 01/04/2020, n. 2206).
RILEVANZA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI - L'effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale e astratta, ma con specifico riferimento all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio programmato e autorizzato, al fine di evitare che il termine per l'avvio dell'edificazione possa essere eluso mediante lavori fittizi e simbolici, e quindi non significativi di un effettivo intendimento del titolare del permesso di procedere alla costruzione.
Nel caso di specie non si configurava alcuna relazione tra la demolizione e l’inizio delle opere in progetto dato che si trattava di un manufatto di modeste dimensioni (11 mq) e destinato a ricovero attrezzi agricoli a fronte della costruzione di due importanti edifici a destinazione abitativa.
A tale riguardo si segnala che la giurisprudenza (C. Stato 19/09/2017, n. 4381) ha precisato che i lavori possono ritenersi “iniziati” quando consistono:
- nella compiuta organizzazione del cantiere,
- nell'innalzamento di elementi portanti,
- nella elevazione di muri,
- nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.
Di contro, non rilevano i soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento.
In tal senso si è espresso anche il TAR Toscana 30/10/2018, n. 1426 che ha ritenuto l’avvenuta demolizione di un rudere nell’area del cantiere un’opera preparatoria, inidonea a integrare l’effettivo avvio dei lavori in quanto non propriamente attinente alla parte qualificante del progetto (la nuova abitazione) e alla realizzazione del programma edificatorio oggetto del permesso di costruire (villetta unifamiliare).