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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Opere strutturali, costruzioni in zone sismiche: tutte le novità dello “sblocca cantieri”
Nota a cura di Alfonso Mancini
Responsabile UT Legislazione Tecnica
Il D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. “sblocca cantieri”), convertito in legge dal Senato il 06/06/2019 e in procinto di passare alla Camera per la ratifica definitiva, ha introdotto innovazioni al Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, concernenti la disciplina e gli adempimenti necessari alla esecuzione di opere strutturali e delle costruzioni in zone sismiche. Le modifiche sono state introdotte dall’art. 3 del D.L. 32/2019, il quale, seppure rubricato “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, reca in realtà interventi concernenti le opere strutturali in generale.
Lievi le modifiche rispetto all'impianto originario del decreto, di seguito il dettaglio.
OPERE STRUTTURALI, Ampliamento ambito di applicazione - Quanto alle opere strutturali, è stato eliminato dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 il riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sostituendolo con un più generico “opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”.
In pratica, lo “sblocca cantieri” ha inteso estendere gli obblighi previsti dal T.U. alle opere strutturali in generale, realizzate con qualsiasi materiale ammesso dalla normativa tecnica.
L’intervento normativo è stato evidentemente realizzato in maniera parziale, in quanto rimane il riferimento dell’art. 53 del D.P.R. 380/2001 alle sole opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, così come non sono stati variati il titolo dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 che ancora recita “Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” nonché il titolo dell’intero Capo II della Parte II, anch’esso rimasto come in origine.
Andrebbe peraltro valutata una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di meglio chiarire l’ambito applicativo; ciò, anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del Testo unico dell’edilizia, onde garantire l’osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato.
OPERE STRUTTURALI, Ufficio cui presentare la denuncia dei lavori - L’art. 65 del D.P.R. 380/2001 - dopo le modifiche ad esso apportate dal D.L. 32/2019 - dispone che la denuncia delle opere deve essere presentata allo Sportello unico per l’edilizia, tramite PEC (nella versione precedente si disponeva ugualmente che la denuncia andasse presentata allo Sportello unico, il quale a sua volta provvedeva a trasmetterla al competente ufficio tecnico regionale).
La modifica in questione appare di scarsa rilevanza pratica: occorre in ogni caso fare riferimento alla propria realtà regionale per conoscere l’ufficio competente, le modalità per la presentazione della denuncia e la modulistica da utilizzare.
OPERE STRUTTURALI, Modifica ai contenuti della denuncia dei lavori - Non è più previsto, dopo le modifiche introdotte all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 ad opera dell’art. 3 del D.L. 32/2019, che la documentazione a corredo della denuncia delle opere strutturali debba essere presentata in triplice copia.
Sempre tramite PEC, lo Sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 4, ove non si prevede più, dopo il D.L. 32/2019, il rilascio anche di una copia del progetto e della relazione).
Anche in questo caso, le modifiche appaiono di scarsa rilevanza pratica, e il tecnico farà riferimento alle procedure operative previste nella propria realtà locale. Peraltro, l’art. 66 del D.P.R. 380/2001 prevede tutt’ora la conservazione in cantiere di copia del progetto e della relazione, copia della quale al momento, in teoria, non è previsto più il rilascio obbligatorio.
OPERE STRUTTURALI, Modifica sulla presentazione della relazione a strutture ultimate e del collaudo - La relazione a strutture ultimate (possiamo continuare a chiamarla così anche se si prevede ora che venta trasmessa "ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa", ma la sostanza non cambia) è presentata non più in triplice copia ma via PEC (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 6). Lo Sportello unico rilascia a sua volta via PEC l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione, trasmettendola altresì al competente ufficio tecnico regionale (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 7).
Quanto al certificato di collaudo, anch'esso è presentato non più in triplice copia ma via PEC (art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 7)
L'adempimento concernente la presentazione della relazione a strutture ultimate non è più dovuto per alcuni interventi minori eseguiti in zone sismiche (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis; si veda più avanti). Per gli stessi interventi, il certificato di collaudo statico è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis; si veda più avanti).
COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, Nuove categorie di interventi - La modifica più rilevante apportata dal D.L. 32/2019 è probabilmente rappresentata dall’introduzione del nuovo art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, il quale prevede, nell’ambito degli interventi in zone sismiche soggetti agli obblighi previsti dal T.U., una ulteriore distinzione nelle seguenti categorie di interventi:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;
b) interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
Gli adempimenti da effettuare sono graduati in relazione alla suddetta scala di rilevanza, con l’imposizione solo per gli interventi rilevanti dell’onere della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione).
Ai fini di cui sopra sono in particolare considerati dall’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration compresi tra 0,20 e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration compresi tra 0,15 e 0,20 g e zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli (classe I, par. 2.4.2 del D.M. 17/01/2018, vedi Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018));
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Spetterà al Ministero delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, definire opportune linee guida per l’individuazione degli interventi da far rientrare in ciascuna delle categorie di cui sopra, nonché di “varianti di carattere non sostanziale” per le quali il preavviso (denuncia dei lavori) non sarà necessario.
Nelle more dell’emanazione delle linee guida in commento, le Regioni potranno, in alternativa:
- confermare le disposizioni previgenti;
- dotarsi di apposite elencazioni temporanee, che verranno poi superate al momento dell’emanazione delle linee guida, cui le Regioni stesse dovranno adeguarsi.
COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, Assorbimento degli adempimenti sulle opere strutturali - Per tutti gli interventi soggetti alla disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, l’assolvimento degli adempimenti previsti ed in particolare la presentazione del preavviso scritto e contestuale deposito del progetto e della dichiarazione asseverata del progettista, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, sono validi anche agli effetti della denuncia delle opere strutturali (comma 5 dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 3 del D.L. 32/2019.
COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, Eliminazione relazione del D.L. a strutture ultimate e collaudo statico per interventi minori - Ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis - a sua volta introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019 - l’adempimento concernente la relazione del direttore dei lavori a strutture ultimate (presentazione, rilascio dell’attestazione di deposito su una copia da parte dell’ufficio e trasmissione all’ufficio tecnico regionale, consegna al collaudatore) non si applica per alcuni degli interventi realizzati in zone sismiche indicati dal nuovo art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, anch’esso introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019, ed in particolare:
- per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (che fanno parte come visto della categoria degli interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità);
- per gli interventi che, per le loro caratteristiche intrinseche e per la destinazione d’uso dell’opera, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (che costituiscono come viso interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità).
Inoltre, per le medesime categorie di interventi, il certificato di collaudo statico è sostituito - ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis (introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019) da una dichiarazione di regolare esecuzione, resa dal direttore dei lavori.