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Ultimo aggiornamento
01/10/2024

Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)

A cura di:
  • Angela Perazzolo
4332071 12051486
Agenti chimici
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4332071 12051487
Normativa di riferimento

La disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti chimici durante il lavoro è prevista dal

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Valori limite di esposizione

I valori limite di esposizione professionale (VLEP), se non diversamente specificato, rappresentano il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato (art. 222, D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lett. d).

La Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro prevede che per stabilire i VLEP, gli Stati membri devono fare riferimento ai valori limite indicativi che vengono stabiliti in ambito europeo, valori al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi a seguito dell’esposizione (di breve durata o giornaliera) all’agente chimico, nell'arco della vita lavorativa del soggetto esposto.

Inoltre, l’art. 3, paragrafo 3 della medesima Direttiva stabilisce che gli Stati membri:

- fissano un valore limite nazionale di esposizione per ogni agente chimico in relazione al quale sia attribuito, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale;

- nel definire i VLEP, devono tenere conto del valore limite europeo e determinarne la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali.

Come già detto l’elenco dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici, la cui determinazione è conseguente all’emanazione delle norme europee in materia, è contenuto nell’allegato XXXVIII R al D. Leg.vo del 09/04/2008, n. 81 (Testo unico della sicurezza). Essi sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore (valori limite di esposizione a lungo termine) e - per alcuni agenti chimici - per periodi di riferimento più brevi, salvo indicazione contraria di quindici minuti (valori limite di esposizione a breve termine) N1.

L’elenco è stato da ultimo sostituito dal D. Leg.vo 04/09/2024, n. 135, che ha dato attuazione alla Direttiva 09/03/2022, n. 431.

 

Si riporta di seguito l’elenco dei valori limite vigenti di cui all’allegato XXXVIII cit., come da ultimo sostituito dal D. Leg.vo 04/09/2024, n. 135.

 

EINECS (1)

CAS (2)

NOME DELL’AGENTE CHIMICO

VALORE LIMITE

NOTAZIONE (3)

8 ore (4)

Breve termine (5)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm (7)

252-104-2

34590-94-8

(2-metossimetiletossi)-propanolo

308

50

-

-

Cute

208-394-8

526-73-8

1-2-3-Trimetilbenzene

100

20

-

-

-

204-428-0

120-82-1

1-2-4-Triclorobenzene

15,1

2

37,8

5

Cute

202-436-9

95-63-6

1-2-4-Trimetilbenzene

100

20

-

-

-

204-661-8

123-91-1

1-4 Diossano

73

20

-

-

Cute

203-400-5

106-46-7

1.4-Diclorobenzene p-Diclorobenzene

12

2

60

10

Cute

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5

10

101,2

15

-

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metossietossi)etanolo

50,1

10

-

-

Cute

205-483-3

141-43-5

2-Amminoetanolo

2,5

1

7,6

3

Cute

203-933-3

112-07-2

2-Butossietilacetato

133

20

333

50

Cute

203-234-3

104-76-7

2-etilesan-1-olo

5,4

1

-

-

-

203-603-9

108-65-6

2-Metossi-1-metiletilacetato

275

50

550

100

Cute

203-403-1

106-49-0

4- amminotoluene

4,46

1

8,92

2

Cute

208-793-7

541-85-5

5-Metilepatano-3-one

53

10

107

20

 

203-737-8

110-12-3

5-metilesan-2-one

95

20

-

-

-

210-946-8

626-38-0

1-metilbutil acetato

270

50

540

100

-

 

620-11-1

Acetato di 3-amile

270

50

540

100

-

205-500-4

141-78-6

Acetato di etile

734

200

1468

400

-

204-662-3

123-92-2

Isopentil acetato

270

50

540

100

-

203-745-1

110-19-0

Acetato di isobutile

241

50

723

150

-

204-658-1

123-86-4

Acetati di n-butile

241

50

723

150

 

211-047-3

628-63-7

Acetato di pentile

270

50

540

100

-

809-420-6

625-16-1

Tert amilacetato

270

50

540

100

-

203-300-1

105-46-4

Acetato di sec-butile

241

50

723

150

-

203-545-4

108-05-4

Acetato di vinile

17,6

5

35,2

10

-

200-662-2

67-64-1

Acetone

1210

500

-

-

-

200-835-2

75-05-8

Acetonitrile

35

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Obblighi del datore di lavoro

Ai sensi dell’art. 223, D. Leg.vo 81/2008, nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione anche dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, e ciò prendendo in considerazione in particolare, tra l’altro, i valori limite di esposizione professionale.

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chi

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Agenti cancerogeni o mutageni
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Normativa di riferimento

La disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro è contenuta nel D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) e nella Direttiva 29/04/2004, n. 37. In particolare, si tratta del Titolo IX, Capo II, artt. 233-245, D. Leg.vo 81/2008 (norme sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni), e degli allegati XLII R (elenco delle sostanze, delle miscele e dei processi) e

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Valori limite di esposizione

Posto che il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni e alle sostanze tossiche per la riproduzione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile, l’esposizione non deve comunque superare il valore limite stabilito dalla legge (allegato III della Direttiva 2004/37/CE e allegato XLIII R del D. Leg.vo 81/2008).

 

Si riporta di seguito la tabella dei valori nazionali vigenti di cui all’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008, come da ultimo sostituito dal D. Leg.vo 04/09/2024, n. 135.

 

NOME DELL’AGENTE CHIMICO

N. CE (1)

CAS (2)

VALORE LIMITE

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve termine (4)

mg/m3(5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3(5)

ppm (6)

f/ml (7)

Polveri di legno duro

-

-

2 (8)

-

-

-

-

 

-

 

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)

-

-

0,005

-

-

-

-

-

-

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37

-

-

-

-

0,3

-

-

 

-

 

Polvere di silice cristallina respirabile

-

-

0,1(9)

-

-

-

-

 

-

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

0,66

0,2

-

-

-

 

Cute (10)

Valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

-

-

-

 

-

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

-

-

-

 

Cute (10)

 

1,2-Epossipropano

200-879-2

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Obblighi del datore di lavoro
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Sostituzione dell’agente cancerogeno o riduzione della sua utilizzazione

Ai sensi dell’art. 235, D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro ha il dovere di evitare o ridurre l’utiliz

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4332071 12051495
Valutazione del rischio

Il datore di lavoro (art. 236, D. Leg.vo 81/2008) è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio dovuto all’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione tenendo conto, in particolare:

- delle caratteristiche delle lavorazioni

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Linee guida e orientamenti

Si rinvia alla lettura dei seguenti documenti:

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Amianto
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Premessa e normativa di riferimento

L'amianto (anche definito “asbesto”) è il nome generico di una serie di minerali suddivisi a seconda del gruppo di appartenenza quali:

- antofillite di amianto;

- actinolite d’amianto;

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Valori limite di esposizione

Il datore di lavoro deve provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al seguente valore limite: 0,1 fibre per centimetro cubo di aria.

Tale valore è misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

Quando il valore limite viene superato, il datore di lavoro deve:

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Superamento dei valori limite in operazioni lavorative particolari

Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione delle misure ordinariamente previste dalle norme per la protezione dai rischi di esposizione ad amianto, sia tuttavia prevedibile ritenere che la concentrazione di amianto nell’aria superi il valore limite di esposizione, il datore di lavoro

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Obblighi del datore di lavoro e valutazione del rischio

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro è tenuto ad accertare se vi siano o meno materiali a potenziale contenuto di amianto al fine di applicare, qualora vi sia anche il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, le misure di protezione previste dai citati artt. 246-261, D. Leg.vo 81/2008.

In particolare, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi sp

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Sanzioni

Le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici, cancerogeni o mutageni e all’amianto sono previste nel Titolo IX, Capo IV,

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