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01/10/2024

Sostanze tossiche e agenti cancerogeni, nuovi valori limite

Pubblicato in G.U. il D. Leg.vo 135/2024 che fissa nuovi valori limite di esposizione ed estende le tutele del Testo unico sicurezza ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione.

Pubblicato nella G.U. 26/09/2024, n. 226, il D. Leg.vo 04/09/2024, n. 135, che modifica il D. Leg.vo 81/2008 (Testo Unico sicurezza), in attuazione della Direttiva 431/2022. Il Decreto stabilisce nuovi limiti di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni e tossici per la riproduzione durante il lavoro.

SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE - Il Decreto, in attuazione della Direttiva 09/03/2022, n. 431 - estende le tutele dei lavoratori anche al caso di esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione, ossia sostanze che possano avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie.
Le sostanze tossiche per la riproduzione vengono distinte in:
- sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia: ossia le sostanze per le quali non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori;
- sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia: ossia le sostanze per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori (art. 234, comma 1, D. Leg.vo 81/2008). Per tali sostanze sono fissati nuovi valori limiti di esposizione (vedi allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008).
Disposizioni specifiche e relativi obblighi per i datori di lavoro sono previste con particolare riferimento, tra l’altro:
- alla riduzione e valutazione del rischio di esposizione (artt. 235 e 236, D. Leg.vo 81/2008);
- informazione e formazione dei lavoratori (art. 239, D. Leg.vo 81/2008);
- registro di esposizione e cartelle sanitarie (art. 243, D. Leg.vo 81/2008).
A tale ultimo riguardo viene stabilito che le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie devono essere conservate per un periodo di almeno 5 anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.

NUOVI VALORI LIMITE - Il D. Leg.vo 135/2024 ha inoltre sostituito:
- l’allegato XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008 che contiene i valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici, di cui al Titolo IX, Capo I, e
- l’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008 che contiene i valori limite di esposizione professionale agli agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione, di cui al Titolo IX, capo II.
Sono stati inoltre aggiunti i valori limite biologici e le relative disposizioni pertinenti (allegato XLIII-bis).

Per il dettaglio si rimanda al testo aggiornato del D. Leg.vo 81/2008

Dalla redazione