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05/11/2019

Nuovi valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici (VLEP)

Pubblicato il quinto elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale nell'ambito dell’UE (Dir. UE 2019/1831).

Nella GUUE del 31/10/2019, n. 279 è stata pubblicata la Direttiva 24/10/2019, n. 1831, con la quale la Commissione europea ha stabilito i nuovi valori limite di esposizione professionale che devono essere recepiti entro il 20/05/2021 e che sono riportati nella tabella che segue.

Al riguardo si ricorda che l’elenco dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici, la cui determinazione è conseguente all’emanazione delle norme europee in materia, è contenuto nell’allegato XXXVIII al D. Leg.vo del 09/04/2008, n. 81 (Testo unico della sicurezza), come sostituito dal D.M. 06/08/2012 che ha recepito il terzo elenco pubblicato in ambito europeo. Successivamente è stata emanata la Direttiva 164/2017 e, da ultimo, la Direttiva in discorso 1831/2019, contenenti rispettivamente il quarto e quinto elenco non ancora recepiti dalla normativa nazionale.

N. CE (1)

N. CAS (2)

Denominazione dell’agente chimico

Valori limite

Notazione (3)

8 ore (4)

Breve termine (5)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

Ppm (7)

200-539-3

62-53-3

Anilina (8)

7,74

2

19,35

5

Pelle

200-817-4

74-87-3

Clorometano

42

20

-

-

-

200-875-0

75-50-3

Trimetilammina

4,9

2

12,5

5

-

202-704-5

98-82-8

2- fenilpropano

(cumene) (8)

50

10

250

50

Pelle

203-300-1

105-46-4

Acetato di

sec-butile

241

50

723

150

-

203-403-1

106-49-0

4-amminotoluene

4,46

1

8,92

2

Pelle

203-745-1

110-19-0

Acetato di

isobutile

241

50

723

150

-

204-633-5

123-51-3

Alcool isoamilico

18

5

37

10

-

204-658-1

123-86-4

Acetato di n-butile

241

50

723

150

-

233-046-7

10025-

87-3

Tricloruro

di fosforile

0,064

0,01

0,12

0,02

-

 

(1) N. CE: Numero CE (Comunità europea) - identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’Unione europea.
(2) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
(3) Una notazione cutanea attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione di breve durata (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 KPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) Durante il monitoraggio dell’esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).

Dalla redazione