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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 04/03/2014, n. 46
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190
- D.L. 19/06/2015, n. 78 (L. 06/08/2015, n. 125)
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3; |
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Capo I - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le lettere i-quater), i-quinquies) e i-sexies), sono sostituite dalle seguenti: “i-quater) ‘installazione’: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore; i-quinquies) ‘installazione esistente’: ai fini dell’applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come ‘non già soggette ad AIA’ se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; i-sexies) ‘nuova installazione’: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente”; b) alla lettera l-bis) le parole: “è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore” sono sostituite dalle seguenti: “è sostanziale una modifica all’installazione ch |
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Art. 2. - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le instal |
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Art. 3. - Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 5. - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, |
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Art. 7. - Modifiche al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all’articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l’autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l’utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l’articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l’applicazione dell’articolo 29-septies, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell’istanza con i requisiti generali.”; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall’emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l’articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE all’atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti già emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova più applicazione l’ultimo periodo del comma 2.”; c) al comma 3, dopo le parole: “decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36” sono aggiunte le seguenti: “fino all’emanazione delle relative conclusioni sulle BAT”. 2. All’articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini dell’esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata; b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione; c) descrizione delle fonti di emissione dell’installazione; d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione; e) descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione; h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3; i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria; l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16; m) se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.”. 3. All’articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 le parole: “Per gli impianti” sono sostituite dalle seguenti: “Per le installazioni”; b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13.”; c) al comma 3 le parole da: ”Entro il termine di quindici giorni” fino a: “e trasmettere le osservazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l’autorità competente pubblica nel proprio sito web l’indicazione della localizzazione dell’installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.”; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente.”; e) il comma 7 è sostituito dai seguenti: “6. Nell’ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. 7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere all’autorità competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 29-octies.”; f) al comma 8 le parole: “il termine di cui al comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “il termine di cui al comma 10”; g) il comma 9 è soppresso; h) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.”; i) i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: “11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all’articolo 216. 12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell’ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate. 13. Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l’ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili: a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento; b) i motivi su cui è basata la decisione; c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione; |
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Art. 9. - Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i |
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Art. 10. - Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 2-quater e 2-quinquies |
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Art. 11. - Coordinamento delle previgenti norme sanzionatorie1. All’articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: “salvo che il fatto costituisca reato” sono inserite le seguenti: “e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3,”; b) al comma 3, dopo le parole: “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 2,”. |
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Art. 12. - Modifiche all’articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive |
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Art. 13. - Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti: |
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Art. 15. - Modifiche al Titolo III della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. Dopo l’articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente Titolo: “TITOLO III-bis - INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI Art. 237-bis (Finalità e oggetto). - 1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attività nell’aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di tutela della salute umana. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti. Art. 237-ter (Definizioni). - 1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si definiscono: a) ‘rifiuti urbani misti’: i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all’Allegato D alla Parte Quarta; b) ‘impianto di incenerimento’: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall’ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l’impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento; c) ‘impianto di coincenerimento’: qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l’intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall’ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l’impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b); d) ‘impianto di incenerimento e coincenerimento esistente’: un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all’autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004; e) ‘impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo’: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente; f) ‘modifica sostanziale’: una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l’ambiente; g) ‘camino’: una struttura contenente una o più canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell’atmosfera; h) ‘capacità nominale’: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un’ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti; l) ‘carico termico nominale’: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l’impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti; m) ‘ore operative’: il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell’atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto; n) ‘emissione’: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo; o) ‘valori limite di emissione’: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il livello di un’emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo; p) ‘diossine e furani’: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera a), del punto 4, al paragrafo A dell’Allegato 1; q) ‘gestore’: la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera r-bis); r) ‘residuo’: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all’articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all’interno dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento; s) ‘biomassa’: per biomassa si intendono: 1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico; 2) i rifiuti seguenti: 2.1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; 2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata; 2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica generata è recuperata; 2.4) rifiuti di sughero; 2.5) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione; t) ‘autorizzazione’: la decisione o più decisioni scritte, emanate dall’autorità competente ai fini di autorizzare la realizzazione e l’esercizio degli impianti di cui alle lettere b) e c), in conformità a quanto previsto nel presente titolo. Art. 237-quater (Ambito di applicazione ed esclusioni). - 1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi. 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo: a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono puri ficati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale; b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti: 1) rifiuti di cui all’articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2); 2) rifiuti radioattivi; 3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; 4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime; c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno. Art. 237-quinquies (Domanda di auto |
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Art. 16. - Modifiche al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. Al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 261 è aggiunto il seguente: “Art. 261-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all’esercizio di cui presente titolo, è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all’articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all’esercizio, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacua |
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Art. 17. - Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 263 de |
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Art. 18. - Modifiche all’articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 19. - Modifiche all’articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente;”; b) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente: “m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrr |
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Art. 20. - Modifiche agli articoli 269 e 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 269, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 21. - Modifiche all’articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni |
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Art. 22. - Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: “2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell’Allegato II alla Parte Quinta. 3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell’Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l’esenzione prevista all’Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell’ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell’articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all’esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l’istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti; |
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Art. 23. - Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. L’articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Art. 274 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione). - 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione è trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione. 2. Fino all’anno 2016, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alla Comm |
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Art. 24. - Modifiche all’articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’articolo 275, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L’Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attività degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.”; b) al comma 4, le parole: “una domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformità all’articolo 269 e a quanto previsto al presente articolo e all’Allegato III alla Parte Quinta oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all’autorizzazione generale di cui all’articolo 272, comma 3.” sono sostituite dalle seguenti: “una domanda |
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Art. 25. - Modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. Dopo la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente: “PARTE QUINTA-BIS - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI TITOLO I - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO “Art. 298-bis (Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio). - 1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l’immersione, l’iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d’acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall’acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo |
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Art. 26. - Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1521. L’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA Inquadramento generale A - Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III --bis alla Parte Seconda. B - I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b). C - Nell’ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. D - In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell’articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e b) l’interpretazione del termine “scala industriale” in riferimento alle attività dell’industria chimica descritte nel presente Allegato. Categorie di attività di cui all’articolo 6, comma 13. 1. Attività energetiche 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW 1.2. Raffinazione di petrolio e di gas 1.3. Produzione di coke 1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme offshore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta. 2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati 2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calori fica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora. 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³. |
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Art. 27. - Modifiche agli allegati alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1521. Prima dell’Allegato A alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la pagina di riepilogo degli allegati alla parte quarta è sostituita dalla seguente: “ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di recupero ALLEGATO D – elenco dei rifiuti ALLEGATO E ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all’entrata, in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 226, comma 3 ALLEGATO I – caratteristiche di pericolo per i rifiuti ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti”. 2. All’Allegato L, Parte Quarta, punto 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “alla direttiva 96/61/CE” sono sostituite dalle seguenti: “al Titolo III-bis alla Parte Seconda”. 3. All’Allegato L, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 7 è aggiunto il seguente: “7-bis Introduzione delle misure indicate nei documenti di riferimento sulle BAT per prevenire la produzione di rifiuti da installazioni soggette al Titolo III-bis alla Parte Seconda. Sono a tal fine pertinenti le operazioni di riutilizzo, riciclo, ricupero effettuate all’interno delle stesse installazioni in cui si generano i materiali.” 4. Dopo l’Allegato L alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella pagina di riepilogo degli allegati al Titolo V, l’intestazione: “Allegati al Titolo V” è sostituita dalla seguente: “ALLEGATI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA”. 5. Dopo l’Allegato L alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prima della pagina di riepilogo degli allegati al Titolo V della Parte Quarta, sono aggiunti i seguenti allegati: “Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 1. Valori limite di emissione medi giornalieri espressi in mg/Nm³
2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm³
3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore espressi in mg/Nm³ I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C
I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti. 4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C. a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1) 0,1 ng/Nm³ b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2) 0,01 mg/Nm³ c)PCB-DL (3) 0,1 ng/Nm³ (1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.
(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a, h]antracene |
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Art. 28. - Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. All’Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “ore di normale funzionamento” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: “ore operative”. All’Allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i riferimenti alle “ore di normale funzionamento” devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti di combustione, come riferimenti alle “ore operative”. 2. All’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Condizioni generali I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall’autorità competente in funzione delle caratteristiche dell’installazione.”. 3. All’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel punto 2.1, le parole: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 273, comma 5, i gestori” sono sostituite dalle seguenti “I gestori”. 4. All’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3 è sostituito dal seguente: “3. Impianti multicombustibili 3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, l’autorità competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4. 3.2. L’autorità competente applica la seguente procedura: a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell’intero impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6; b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile. 3.3. In deroga al punto 3.2 l’autorità competente, in sede di autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri dell’installazione, sempre che, durante il funzionamento dell’impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante è inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l’autorità competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura: a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell’impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6; b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione più elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantità più elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato; c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; d) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile. 3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione che svolge attività di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell’installazione, l’autorizzazione può applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013. I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora ciò non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto. 3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano l’impiego alternativo di due o più combustibili, sono applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.” 5. All’Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 4.1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è misurata in continuo.”. 6. All’Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i paragrafi da 4.1 a 4.6 sono sostituiti dai seguenti: “4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell’effluente gassoso sono effettuate in continuo. Se l’impianto con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO nell’effluente gassoso è effettuata in continuo. 4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi: a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale; b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione. 4.3. In deroga al punto 4.1, l’autorità competente può non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi: a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento; b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti dal presente decreto. 4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l’autorità competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l’obbligo di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi è la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. 4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere misurate almeno una volta all’anno. 4.6, Le modifiche relative al combustibile utilizzato e alle modalità di esercizio costituiscono modifica ai sensi dell’articolo 268, comma 1, lettera m). In tal caso l’autorità competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.”. 7. All’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le sezioni 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti: “Sezione 1 - Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili solidi A. 1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas:
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all’anno. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all’autorità competente e, comunque, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. B. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
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Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED ABROGATIVE |
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Art. 29. - Disposizioni transitorie1. Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all’Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo. |
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Art. 30. - Ulteriori disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/ CEE e 96/61/CE1. Le autorità competenti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualità dei dati, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, sono: a) per complessi in cui almeno una installazione svolge un’attività di cui all’Allegato VIII |
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Art. 32. - Modifiche al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 2061. All’articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con mo |
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Art. 33. - Disposizioni finanziarie1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 34. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l’articolo 29-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) l’articolo 35, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; |
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