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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 27/01/1992, n. 100
D. Leg.vo 27/01/1992, n. 100
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 dell |
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Art. 1. Campo di applicazione1. Il presente decreto ha come oggetto la prevenzione dell'inquinamento provocato dall'industria del |
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Art. 2. Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuti solidi: a1) procedimento al solfato: i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (feSO47H2O); a2) procedimento al cloro: i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; |
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Art. 3. Obiettivi1. Nella misura in cui sia tecnicamente ed economicamente possibile, i rifiuti definiti all'art. 2 de |
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Art. 4. Divieti e autorizzazioni1. Sono vietati: a) l'immersione; b) l'iniezione; c) lo scarico dei rifiuti solidi, dei rifiuti fortemente acidi e dei rifiuti di trattamento. 2. Lo stoccaggio temporaneo e quello definitivo di tutti i rifiuti definiti all'art. 2 sono subordinati al rilascio di autorizzazione quadrie |
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Art. 5. Emissioni in atmosfera1. Per le emissioni in atmosfera si applicano le disposizioni previste dal decreto del presidente del |
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Art. 6. Giudizio di compatibilità ambientale1. Per gli impianti di produzione di biossido di titanio messi in esercizio successivamente alla data |
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Art. 7. Sorveglianza e controllo1. Le autorità preposte al controllo possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni presso chiunque effettui operazioni di scarico o di stoccaggio. 2. La sorveglianza ed il controllo delle operazioni di scarico e di stoccaggio sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento e secondo quanto indicato nell'allegato IV. 3. La sorveglianza ed il controllo degli ambienti interessati ed eventualmente delle zone circostanti è effettuato secondo quanto indicato negli allega |
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Art. 8. Informazione comunitaria1. Per consentire allo stato italiano di inviare alla commissione CEE la relazione triennale sulla prevenzione e la riduzione progressiva dell'inquinamento provocato dall'industria del biossido di titanio, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono entro il 30 sett |
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Art. 9. Limitazioni e sospensione delle operazioni1. Le autorità che hanno autorizzato l'eliminazione dei rifiuti adottano ulteriori prescrizioni tecniche, eventualmente disponendo la sospensione dell'operazione di scarico, di stoccaggio temporaneo o definitivo nei seguenti casi: a) se i risultati dei controlli dimostrano che non sono soddisfatte le cond |
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Art. 10. Sanzioni1. Alle attività di scarico, di emissione e di smaltimento dei rifiuti, disciplinate nel presente decreto, restano applica |
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Art. 11. Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella ga |
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Allegato I - Informazioni da fornire in vista del rilascio dell'autorizzazione |
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Articolo unicoA. Caratteristiche e composizione della sostanza. 1. quantitativo totale e composizione media della sostanza. 2. forma. 3. proprietà fisiche, chimiche, biochimiche e biologiche. 4. tossicità. 5. persisten |
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Allegato II - Limiti relativi allo scarico |
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Articolo unicoNon può essere scaricata una quantità di rifiuti leggermente acidi e neutralizzati tale da superare: |
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Allegato III - Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera |
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Articolo unicoa) Nel caso di stabilimenti industriali che utilizzano il procedimento al solfato: i) per le polveri si applicano i valori limite minimi previsti dal decreto del presidente della repubblica n. 203/88 e dalla normativa di attuazione dello stesso dall'entrata in vigore dal presente decreto 31 dicembre 1992; ii) l'sox proveniente dall'attacco del minerale e dalla calcificazione deve essere ridotta ad un valore non superiore a 10 kg di so2 |
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Allegato IV - Controllo dei rifiuti |
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Articolo unicoLe operazioni di scarico e stoccaggio saranno integrate da: 1) un controllo della quantità, dalla composizi |
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Allegato V - Scarico in acque marineomissis |
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Allegato VI - Scarico nelle acque dolci superficialiomissis |
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Allegato VII - Stoccaggioomissis |
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Allegato VIII - Emissioni in atmosfera |
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