Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Immobili danneggiati da sisma: niente 110% e cessione credito se agibilità ripristinata
L’Agenzia delle entrate - con la risposta a Interpello 09/01/2024, n. 4 - ha reso un interessante chiarimento in merito all’applicazione del Superbonus per gli immobili che sono stati danneggiati da eventi sismici.
SUPERBONUS SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI - Per gli immobili che sono stati danneggiati da eventi sismici, si ricorda - ove il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (nesso di causalità diretta), e il livello del danno sia stato tale da determinare l’espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato, ovvero scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E - è previsto che:
* il Superbonus continua ad applicarsi fino al 31/12/2025 nella percentuale piena del 110% (vedi comma 8-ter, art. 119 del D.L. 34/2020 e Circolare 23/06/2022, n. 23/E, punto 4.2);
* è possibile ancora accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, fino al 31/12/2025 ed a prescindere dalla data di avvio dell’intervento (vedi art. 2, comma 3-quater, del D.L. 11/2023 e Circolare 07/09/2023, n. 27/E, punto 2.5).
Si ricorda infine che per gli edifici in questione è disponibile anche il c.d. Superbonus “rafforzato” (vedi commi 4-ter e 4-quater, art. 119 del D.L. 34/2020), che prevede limiti delle spese ammesse aumentati del 50%, a patto che via sia rinuncia al contributo per la ricostruzione (vedi Superbonus rafforzato, condizioni per la fruizione dell’agevolazione).
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE - Con il menzionato Interpello 4/2024 (consultabile in allegato), l’Agenzia delle entrate si è espressa su un caso particolare ma comune.
Si tratta infatti di un edificio condominiale dichiarato inagibile con esito scheda AeDES ''B'', di cui tuttavia è stata nel frattempo ripristinata l'agibilità utilizzando i contributi per la ricostruzione.
Sulla fattispecie si esprime l’Agenzia entrate chiarendo che le disposizioni di favore sopra illustrate intendono agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino inagibili a causa di eventi sismici, per i quali sia stato disposto anche il relativo contributo.
Pertanto, in assenza della condizione di inagibilità - anche a seguito di interventi che abbiano ripristinato le condizioni di agibilità - dell'edificio oggetto di intervento, le predette disposizioni non possono trovare applicazione.
Conseguentemente, il fabbricato condominiale in questione potrà fruire, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, del Superbonus con la progressiva diminuzione dell'aliquota di detrazione, con le modalità e alle condizioni previste dal comma 8bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (vedi Superbonus, nuovo quadro aliquote e scadenze dal 2023), nonché dello sconto in fattura o della cessione del credito sono in presenza delle condizioni previste dall’art. 2 del D.L. 11/2023 (vedi Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023).