Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67), le disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma, si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30/03/2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30/03/2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Dalla redazione