N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, del presente decreto le disposizioni del presente comma si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67), le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo 2 per i quali, alla data del 30/03/2024, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Dalla redazione