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07/12/2022

Superbonus unifamiliari: come attestare il 30% al 30 settembre

I chiarimenti della Commissione di monitoraggio sul Superbonus in merito alle modalità con le quali attestare di avere effettuato entro il 30/09/2022 lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, per fruire della proroga Superbonus per le unifamiliari.

In tema di Superbonus per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e autonome - teoricamente fruibile solo per le spese sostenute entro il 30/06/2022 - è possibile fruire di una proroga per le spese sostenute entro il 31/03/2023, a condizione di avere effettuato entro il 30/09/2022 lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Abbiamo già esaminato con dovizia di particolari questo tema, in un articolo che risponde alle varie domande connesse a tale scadenza, cui si rinvia per maggiori approfondimenti: Superbonus unifamiliari e scadenza al 31/03/2023: adempimenti connessi e chiarimenti

C'è anche un chiarimento “ufficiale”, sotto forma di una risposta (consultabile in allegato) fornita dalla Commissione di monitoraggio sul Superbonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, al quesito posto dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT).
La risposta si concentra sulle modalità con le quali attestare il raggiungimento di tale soglia.

A tale proposito, la Commissione:
* ritiene che debba essere redatta dal Direttore dei Lavori un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle misure, Stato di avanzamento dei lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale;
* raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
* raccomanda altresì che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.
È pertanto da ritenere che sia la redazione che l’invio al committente e all’impresa siano da effettuare entro la scadenza del 30/09/2022.

Se si è dimenticato di eseguire l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento o la PEC a fine settembre 2022 allo scopo di attribuire data certa al documento, i lavori rientrano comunque nel Superbonus? La necessità di inviare la raccomandata o PEC per la data certa non è prevista da alcuna norma o prassi, ma da un parere della Commissione consultiva. Pertanto, a nostro parere se il requisito di fatto è stato rispettato ed è concretamente ed efficacemente dimostrabile, non si dovrebbero correre rischi. Si consiglia pertanto di organizzare quanto più possibile altri riscontri alternativi (documenti, email, fotografie, ecc.) che possano comunque supportare la dimostrazione di aver rispettato il requisito.

Si ricorda poi che il comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 dispone che nel computo del 30% “possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. In altri termini, anche lavori non agevolati con il Superbonus (quindi eventualmente agevolati con altre fattispecie o non agevolati affatto), contano ai fini del raggiungimento della soglia.
Risultano rilevanti a proposito del calcolo del 30% in questione i chiarimenti forniti dalla Circolare Agenzia entrate 06/10/2022, n. 33/E, al paragrafo 7, che sono sintetizzati qui di seguito.
Essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30/09/2022 della percentuale del 30% dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.
Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50% attualmente disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013 e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31/03/2022 qualora al 30/09/2022 siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro.
Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30/09/2022, la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21/06/2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270).
Infine, l’art. 14 del D.M. 49/2018 (seppure riferito ai lavori pubblici) definisce lo Stato di avanzamento lavori come “il documento che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora”, confermando a nostro parere che possono essere validamente contabilizzate, ai fini del 30% utile per la proroga, anche le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d’opera, purché già ricevute e disponibili in cantiere (oltre che, come detto, le spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a Superbonus unifamiliari e scadenza al 31/03/2023: adempimenti connessi e chiarimenti

Dalla redazione