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19/06/2023

Superbonus 2023 su edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome

Approfondimento completo sul Superbonus 2023 al 90% su edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome. Presupposti e condizioni; Soggetti beneficiari ed esempi di calcolo del reddito familiare; Interpretazione di casi dubbi data dalla Circolare 13/E/2023 (data avvio interventi, requisito abitazione principale); Indicazioni sugli interventi già in corso.

A cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

L’art. 119 del D.L. 34/2020, al comma 8-bis, terzo periodo (introdotto dall’art. 9 del D.L. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti Quater”, comma 1, lettera a, numero 3), ha disposto la riapertura del Superbonus nel 2023 per nuovi interventi da realizzare su edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e autonome, a determinate condizioni e con aliquota ridotta al 90%.

Si prevede in particolare la possibilità di fruire del Superbonus nel 2023, nella misura del 90%, per le spese sostenute entro il 31/12/2023, in relazione a interventi:
* avviati a partire dal 01/01/2023;
* da realizzarsi su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), art. 119 del D.L. 34/2020, quindi solo su edifici unifamiliari e unità site in edifici plurifamiliari ma che risultino funzionalmente indipendenti e autonome (vedi avanti per dettagli su tale requisito).

La norma in questione lasciava dubbio un aspetto molto importante, cioè se per interventi “avviati a partire dal 01/01/2023” il legislatore intendesse fare riferimento a CILAS o comunque procedimenti edilizi avviati dopo il 01/01/2023 oppure anche a procedimenti edilizi già avviati in precedenza ma con avvio dei lavori successivo al 01/01/2023.
Su questo, è intervenuto l’importante chiarimento reso dalla Circolare 13/06/2023, n. 13/E (vedi punto 1.1.3), secondo la quale:
* possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILAS sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023;
* tale circostanza può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILAS o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 447/2000).
In pratica, questo apre la strada anche a tutti quegli interventi avviati con CILAS (o altro titolo edilizio idoneo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione) entro il 31/12/2022 ma per i quali i lavori non siano stati avviati prima del 2023.La fruizione del Superbonus 2023 al 90% per interventi su edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e autonome è legata al rispetto di determinati presupposti e condizioni. Infatti, si prevede che il Superbonus al 90% per il 2023 spetta in questi casi alle seguenti condizioni.

1* - Solo proprietari e titolari di diritti reali. Il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto di intervento (in pratica si limita il Superbonus a proprietari e titolari diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, escludendo invece tutti gli altri soggetti detentori, quindi i titolari di contratti di locazione o comodato, nonché i familiari conviventi).

2* - Solo abitazione principale. L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente che fruisce del bonus. A tale proposito si specifica che, per “abitazione principale” si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
La Circolare 13/06/2023, n. 13/E (sempre al punto 1.1.3), ha chiarito che:
* si applica la definizione del comma 3-bis, art. 10 del D.P.R. 917/1986, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”;
* nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare;
* qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

3* - Limiti di reddito del nucleo familiare. Per fruire del Superbonus, il nucleo familiare del contribuente deve avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, art. 119 del D.L. 34/2020 (introdotto dall’art. 9 del D.L. 176/2022, comma 1, lettera b) non superiore a 15.000 euro, calcolato in base al complessivo reddito del nucleo familiare diviso per un coefficiente in base ai componenti.
A tali fini, il reddito è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa (si fa riferimento ai redditi complessivi 2022 - come indicati nel quadro RN1, colonna 2, del mod. 730 o UNICO) dai soggetti di seguito elencati:
* dal contribuente;
* dal coniuge del contribuente, o dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare;
* dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’art. 12 del D.P.R. 917/1986, presenti nel nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si siano trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del D.P.R. 917/1986 (vedi avanti per chiarimenti);
per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al D.L. 34/2020 (introdotta dall’art. 9 del D.L. 176/2022, comma 1-bis). La tabella in questione è riportata di seguito

Tabella 1-bis allegata al D.L. 34/2020
(inserita dall’art. 9 del D.L. 176/2022)

SOGGETTI

NUM. PARTI

Contribuente

1

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente

+ 1

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:

 

* un familiare

+ 0,5

* due familiari

+ 1

* tre o più familiari

+ 2

 

Il riferimento normativo è al concetto di “nucleo familiare individuato dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ai fini del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Si riporta di seguito una tabella, di elaborazione redazionale, di ausilio per la comprensione dei soggetti che vanno conteggiati e ricompresi nel nucleo familiare.

CONIUGI (O UNIONE CIVILE)

FIGLI MINORENNI (ANCHE AFFIDATARI)

FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI E NON

Quando hanno la stessa residenza fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare.

Se hanno residenze diverse, fanno parte dello stesso nucleo familiare se presenti nello stato di famiglia.

Il coniuge residente all’estero fa parte del nucleo familiare del coniuge residente in Italia, ma solo nel caso in cui sia iscritto all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).

Se hanno meno di 18 anni fanno sempre parte del nucleo familiare.

Se vivono con i nonni, il loro nucleo familiare sarà sempre composto dal nucleo con i genitori.

Se sono in affidamento preadottivo, rientrano nel nucleo familiare dell’affidatario anche se ancora inseriti nella famiglia anagrafica del genitore.

Fanno parte del nucleo familiare dei genitori:
* i figli maggiorenni conviventi;
* i figli maggiorenni non conviventi a carico dei genitori, senza figli e non coniugati.

I figli che non siano a carico dei genitori costituiscono un nucleo familiare a sé stante, così come quelli coniugati con figli.

 

A completamento della tabella, si aggiungano i seguenti ulteriori chiarimenti:
* la presenza nel nucleo del coniuge (o unione civile o convivente) incide sul numero di parti anche se non a carico del contribuente (può anche essere che il contribuente beneficiario del bonus sia a carico del coniuge);
* si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dal fatto che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o del coniuge o di entrambi;
* i figli minori di 21 anni sono a carico se hanno reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
* I figli minori di 24 anni sono a carico se hanno reddito complessivo non superiore a 4.000,00 euro, al lordo degli oneri deducibili.

ESEMPI DI CALCOLO SOGLIA DI REDDITO - Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo del rispetto della soglia di reddito.

Esempio 1 - Contribuente con reddito complessivo dell’anno precedente di 50.000 euro, coniuge e 4 figli a carico, tutti senza redditi.

 

Esempio 2 - Contribuente con reddito complessivo dell’anno precedente di 25.000 euro, coniuge con un reddito pari a 11.000 euro ed 1 figlio a carico senza redditi.

 

Esempio 3 - Contribuente con reddito complessivo dell’anno precedente di 60.000 euro, coniuge e 2 figli a carico, tutti senza redditi.

 

Esempio 4 - Contribuente con reddito complessivo dell’anno precedente di 30.000 euro, coniuge con un reddito pari a 15.000 euro ed 1 figlio a carico senza redditi

 Immagine che contiene testoDescrizione generata automaticamente

CONCETTO DI UNITÀ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI E AUTONOME - Come inizialmente accennato, il Superbonus 2023 al 90% qui in discussione è riservato a nuovi interventi da realizzare su edifici unifamiliari nonché unità immobiliari che - seppure siano inserite in un edificio plurifamiliare - si presentino “funzionalmente indipendenti e autonome.
Si ricorda chem, a tali fini, si qualifica come “funzionalmente indipendente e autonoma” l’unità immobiliare residenziale dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva (comma 1-bis, art. 119 del D.L. 34/2020):
* impianti per l’approvvigionamento idrico;
* impianti per il gas;
* impianti per l’energia elettrica;
* impianto di climatizzazione invernale;
nonché in aggiunta di almeno un accesso autonomo dall’esterno dell’edificio.
A tale ultimo proposito, ai sensi della Circolare 30/E/2020, punto 3.1.1, si può ritenere che un’unità immobiliare abbia accesso autonomo dall’esterno qualora, ad esempio, all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione.

INTERVENTI PRECEDENTEMENTE IN CORSO AL 110% - Per gli interventi Superbonus suedifici unifamiliari nonché unità immobiliari funzionalmente indipendenti e autonome avviati precedentemente al 2023, resta fermo quanto stabilito dall’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 8-bis, secondo periodo (modificato dall’art. 9 del D.L. 176/2022, comma 1, lettera a, numero 2), e cioè che:
* il Superbonus 110% si applica solo per le spese sostenute entro il 30/06/2022;
* sono agevolate al 110% anche le spese sostenute fino al 31/03/2023, a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

Per esaustivi dettagli su come attestare la condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, e sui vari scenari possibili in relazione a tale scadenza, si rinvia a:
* Superbonus unifamiliari: come attestare il 30% al 30 settembre
Superbonus villette, che succede se si mancano le scadenze?

Dalla redazione