Abusi edilizi in zona sismica: sanatoria ed estinzione dei reati | Bollettino di Legislazione Tecnica
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08/11/2022

Abusi edilizi in zona sismica: sanatoria ed estinzione dei reati

La Corte di Cassazione ha ribadito che il permesso di costruire in sanatoria non estingue i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio.

Nel caso di specie il ricorrente contestava la condanna per il reato di cui agli artt. 93 e 95, D.P.R. 380/2001 per aver omesso il deposito del progetto di un'opera oggetto di sanatoria. In particolare, l’art. 93, commi 1 e 2, prevede che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zona sismica, è tenuto a darne preavviso scritto allo Sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

In proposito C. Cass. pen. 03/11/2022, n. 41475 ha ribadito il principio secondo il quale il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti (come previsto dall'art. 45, D.P.R. 380/2001), ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio, la quale ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (vedi in tal senso le pronunce richiamate C. Cass. pen. 07/12/2018, n. 54707; C. Cass. pen. 07/08/2017, n. 38953).

Ciò posto, con specifico riferimento al tardivo adempimento del deposito del progetto, la Corte ha aggiunto che il deposito allo Sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93, D.P.R. 380/2001 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato, come detto, dall'art. 45, D.P.R. 380/2001 alle sole contravvenzioni urbanistiche. La Corte ha dunque confermato la responsabilità del ricorrente.

Dalla redazione