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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 22/05/1997, n. 11
L. R. Lazio 22/05/1997, n. 11
L. R. Lazio 22/05/1997, n. 11
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/08/2020, n. 7
- L.R. 13/12/2013, n. 10
- L.R. 13/08/2011, n. 12
- L.R. 04/08/2009, n. 19
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- L.R. 16/04/2002, n. 8
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- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 09/12/1999, n. 37
- L.R. 06/08/1999, n. 12
- L.R. 07/06/1999, n. 7
- L.R. 07/06/1999, n. 6
- L.R. 18/05/1998, n. 15
- L.R. 18/05/1998, n. 14
- L.R. 23/12/1997, n. 46
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Art. 1 - Art. 2 Omissis
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Art. 31. Le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1 |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 51. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra le strutture della Regione, e tra questa e gli enti locali che avvengano via fa |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 8 - Omissis
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Art. 91. Il termine di trenta giorni indicato al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1994 è modificato in centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione agli enti ben |
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Art. 10 - Art. 13 Omissis
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Art. 141. In attesa di un adeguamento della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 ed al fine d |
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Art. 151. La Regione attua gli adempimenti di sua competenza previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni con la procedura di cui ai successivi commi. 2. I Comuni segnalano ai Settori decentrati dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale competenti per territorio il verificarsi di eventi calamitosi entro il termine di cinque giorni dalla loro cessazione, precisando le località interessate, il tipo di evento calamitoso, le produzioni agricole e le strutture aziendali danneggiate. 3. I Settori decentrati, delimitato il territorio colpito dall'evento calamitoso, accertata l'entità dei danni, individuate le provvidenze da concedere e le relative richieste di spesa, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla segnalazione di cui al comma 2) trasmettono una dettagliata relazione all'As |
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Art. 161. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 |
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Art. 171. Per una maggiore utilizzazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali nel campo del risparmio energetico, dell'utilizzo delle fonti alternative di energia, nonché per la realizzazione di progetti ed inizia |
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Art. 18 - Art. 19 Omissis
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Art. 201. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre |
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Art. 21 - Omissis
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Art. 221. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 51 de |
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Art. 23 |
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Art. 241. In attesa dell’emananda legge regionale contenente "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio", e in deroga a quanto previsto dall'ar |
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis
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Art. 27 |
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Art. 28 - Art. 29 Omissis
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Art. 301. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per acquisizione dei beni e servizi è riservat |
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Art. 311. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi sono delegati, per la esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di loro rispettiva competenza, ad adottare le funzioni amministrative, già trasferite o delegate alla Regione ed indicate agli articoli 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. 2. Alle Province sono altresì delegate le funzioni amministrative di cui al comma 1 per le opere pubbliche e di pubblica utilità di spettanza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia in cui le opere so |
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Art. 321. Il combinato disposto dell'articolo 7, comma 2 della legge |
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Art. 331. All'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 è aggiunto il comma 5: "Con l'avvenuta scelta |
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Art. 341. la legge regionale 7 ottobre 1996, n.39 è modificata come di seguito indicato: a) al comma 1 dell'articolo 7 sono soppresse le parole: "Appartenenti a pubbliche amministrazioni"; |
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Art. 35 - Omissis
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Art. 361. Le progettazioni ed i lavori previsti dalla L.R. n. 60 del 1985, L.R. n. 22 del 1987, |
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Art. 37 - Omissis
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Art. 381. Il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 199 |
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Art. 391. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge region |
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Art. 40 |
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Art. 411. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 è così sostituito: "Per le opere realizzate successivamente al 1 ottobre 1983 e non oltre il 31 dicembre 1993 e per le quali, ai sensi del comma 1, sono state subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dalla legge n. 1497 del 1939 e dal |
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Art. 421. All'articolo 10 della legge 26 giugno 1987, n. 33 è aggiu |
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Art. 431. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1987, n. |
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Art. 44 |
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Art. 45 |
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Art. 461. Nelle more di approvazione della legge regionale di riordino delle comunità Montane, per i fondi trasferiti alla Regione per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, con particolare riferimento all' |
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Art. 471. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale istituisce, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro e alla formazione professionale, una commissione di studio presieduta dallo stesso Assessore e composta da: a) due membri designati dalla Commissione lavoro e formazione professionale; b) due membri della Commissione bilancio e programmazione; c) un |
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Art. 481. L'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 è sostituito dal seguente: Art. 28 - (Rendicontazione) Entro novanta giorni dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono presentare il rendiconto di ogni spesa e/o costo sostenuti a carico dei finanziamenti ricevuti alla Regione, alle province ed alla città metropolitana, in relazione alle rispettive competenze. I rendiconti, compilati e corredati della documentazione indicata nel piano pluriennale di cui all'articolo 3, lettera l), sono approvati dalla Regione, dalle Province e dalla Città metropolitana, secondo le rispettive attribuzioni entro il termine di due anni dalla presentazione da parte dei competenti uffici. Con lo stesso provvedimento viene determinata la quota definitiva del finanziamento e vengono accertate le eventuali economie. |
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Art. 49 |
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Art. 501. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere al 31 dicembre 1996, sono estinti e non si procede, da parte |
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Art. 51 - Omissis
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Art. 52 |
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Art. 531. Al fine di favorire l'elaborazione di studi di fattibilità e la predisposizione di progetti da ammettere ai finanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali è istituito il Fondo regionale per la progettazione, di seguito denominato fondo. 2. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal fondo i comuni, singoli o associati, le province, le comunità montane, i consorzi per lo sviluppo industriale, le università agrarie, gli enti pubblici non economici, regionali o locali. 3. Sono ammessi a finanziamento: a) gli studi di fattibilità, elaborati per le opere con un costo presunto pari ad almeno 3 milioni di euro. Il suddetto limite è ridotto a 500 mila euro se le domande sono presentate dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; b) la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la progettazione finanziaria di mas |
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Art. 541. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 1997 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e com |
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Art. 551. Al fine di uniformarsi alla classificazione delle attività economiche ISTAT-91 e per consentire l'espletamento di attività strumentali all'insedia |
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Art. 571. La lettera g) dell'art. 36 della legge regionale 26 giugno 198 |
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Art. 581. Nei casi di contributi regionali in conto capitale erogati in base alla L.R. 19 luglio 1974, n. 32, |
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Art. 59 - Art. 65 Omissis
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Art. 66 |
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Art. 671. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di n. 32501 l'importo di lire 647.500.000 � |
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Art. 68 - Art. 74 Omissis
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Quadro A - Omissis
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