Articolo abrogato dall'art. 59, comma 5, della L.R. 07/06/1999, n. 6, così recitava:

“Art. 40

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 le parole "e quelle di cui al numero 1 del comma 4 dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "ed esclusi i piani regolatori generali e loro varianti di comuni con popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'adozione, superiori a 5000 abitanti residenti".

2. Per i piani regolatori generali e loro varianti in merito ai quali ai sensi del comma 1 si è espressa la sottosezione della prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale, le determinazioni della Giunta regionale sono assunte entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i suddetti strumenti urbanistici si intendono approvati.

3. In caso di modifiche di ufficio di cui all'articolo 15 della citata legge regionale n. 43 del 1977, il termine di centottanta giorni è da intendersi rispettato con l'invio al comune delle proposte di modifica. Dal ricevimento della deliberazione comunale di controdeduzioni, divenuta esecutiva, decorre un nuovo termine di sessanta giorni entro il quale sono assunte le determinazioni definitive della Regione, trascorso inutilmente detto termine, si determinano gli effetti di cui al comma 2.”

Dalla redazione